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Delibera 05 novembre 2003

Delibera 127/03

Approvazione di regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Pubblicata su questo sito il 27 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2003;

Premesso che l'articolo 2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) svolga procedure di arbitrato in contraddittorio nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità e che a tale fine venga emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Premesso che con nota del 5 agosto 2003 (prot. Autorità n.023028 dell'8 agosto 2003) le società Snam Rete Gas Spa ed E-Noi Spa hanno di comune accordo chiesto all'Autorità di risolvere in sede di arbitrato la controversia tra di loro insorta, in ordine alla interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto del gas naturale concluso per l'anno termico 2002-2002;

Premesso che, in attesa dell'emanazione del soprarichiamato regolamento, l'Autorità ritiene utile avvalersi di un regolamento contenente disposizioni procedurali e organizzative anche per l'assolvimento delle funzioni assegnate alla stessa Autorità dall'articolo 35, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

Visti:

  • il codice di procedura civile;
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00;
  • il documento recante Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Allegato A);

Considerato che:

  • all'Autorità, che è costituita da un collegio composto da tre Componenti, uno dei quali svolge funzioni di Presidente, può ben essere conferito, per libera scelta della parti, il mandato di risolvere una controversia con lodo arbitrale, emesso secondo il procedimento fissato dal titolo VIII, del libro IV, del codice di procedura civile;
  • a norma dell'articolo 816 del codice di procedura civile, se le parti non stabiliscono le norme da osservare nel procedimento, gli arbitri hanno la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno;

Ritenuto che sia opportuno:

  • adottare un regolamento contenente disposizioni procedurali e organizzative provvisorie per l'esperimento di procedure d'arbitrato presso l'Autorità;
  • accettare l'incarico conferito all'Autorità con la nota delle società Snam Rete Gas Spa ed E-Noi Spa di cui in premessa;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di accettare l'incarico conferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalle società Snam Rete Gas Spa ed E-Noi Spa con nota del 5 agosto 2003 (prot. Autorità n. 023028 dell'8 agosto 2003);

Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.

 


Allegati:


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