Data pubblicazione: 28 febbraio 2005
Delibera 25 febbraio 2005
Delibera/Provvedimento 36/05
Disposizioni in materia di regole per il dispacciamento di merito economico
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25-02-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorita 20 dicembre 2004, n. 223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04);
- la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 253/04 (di seguito: deliberazione n. 253/04);
- lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole per il dispacciamento) trasmesso all'Autorita dalla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorita n. 029110 in pari data).
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 168/03, stabilisce che il Gestore della rete sottoponga all'Autorita per l'approvazione lo schema di regole per il dispacciamento;
- con la deliberazione n. 253/04 l'Autorita ha approvato lo schema di regole per il dispacciamento alla luce di un primo esame limitato all'analisi generale della struttura del predetto schema e delle principali previsioni ivi contenute, con riserva di ulteriori approfondimenti e di eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni da compiersi entro 60 giorni con decorrenza dalla data di trasmissione della predetta deliberazione; e ch e detto schema e divenuto efficace dall'1 gennaio 2005, assumendo valenza di regole per il dispacciamento (di seguito: regole per il dispacciamento 1 gennaio 2005);
- l'analisi puntuale delle regole per il dispacciamento 1 gennaio 2005 ha evidenziato la necessita che le medesime regole siano modificate e integrate con riferimento a:
- la definizione di "centrale";
- la definizione delle modalita e delle condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato delle risorse per il servizio di riserva secondaria di tensione, in particolare, per quanto riguarda la definizione degli obblighi di fornitura delle predette risorse;
- la previsione di approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato delle risorse per il servizio di riserva secondaria di potenza;
- la definizione delle modalita di utilizzo delle risorse approvvigionate per il servizio di interrompibilita del carico;
- la definizione del servizio di rifiuto di carico;
- la specificazione delle modalita di utilizzo delle unita di produzione e pompaggio di particolare rilevanza;
- la definizione dei programmi di immissione in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento al fine di tenere in considerazione i vincoli delle unita di produzione durante le fasi di presa e di rilascio del carico, di cambio di assetto di funzionamento delle unita di produzione, nonche al fine di tenere conto delle esigenze di raccordo tra i programmi di immissione tra due giorni contigui;
- l'introduzione di ulteriori specificazioni riguardo le modalita di approvvigionamento di riserva secondaria di potenza nel tempo reale di cui al punto 3.3.d delle regole per il dispacciamento;
- le modalita adottate nel caso di necessita di azzeramento del l'immissione (spegnimento) di unita di produzione;
- la possibilita di contemplare la formulazione di offerte per la disponibilita all'accensione e allo spegnimento di unita di produzione di tipo termoelettrico;
- la corrispondenza tra la definizione di bilanciamento di cui al punto 1.1 delle regole per il dispacciamento e le modalita di gestione del bilanciamento di cui al punto 9.1.b delle medesime regole;
- con lettera in data 25 febbraio 2005, prot. n. GRTN/P2005003754, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita una proposta modificativa dell'allegato DS.3 alle regole per il dispacciamento 1 gennaio 2005 recante l'introduzione di una zona aggiuntiva ("frontiera meridionale") al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 223/04.
Ritenuto che sia necessario:
- che il Gestore della rete modifichi e integri le regole per il dispacciamento 1 gennaio 2005, al fine di tenere in considerazione gli elementi sopra considerati, ai sensi della deliberazione n.253/04;
- approvare la modificazione della suddivisione della rete rilevante in zone secondo la predetta proposta modificativa formulata dal Gestore della rete
DELIBERA
- di richiedere che il Gestore della rete modifichi e integri le regole per il dispacciamento 1 gennaio 2005:
- inserendo la definizione di "centrale" al punto 1.1;
- precisando ulteriormente le modalita e le condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato delle risorse per il servizio di riserva secondaria di tensione, in particolare, per quanto riguarda la definizione degli obblighi di fornitura delle predette risorse;
- eliminando, con decorrenza dall'esito della proposta di cui al successivo punto 2, lettera a), la previsione di approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato delle risorse per il servizio di riserva secondaria di potenza;
- definendo le modalita di utilizzo delle risorse approvvigionate per il servizio di interrompibilita del carico;
- modificando la definizione del servizio di rifiuto di carico che dovrebbe trovare inquadramento oltre che nel servizio di riaccensione anche come servizio in caso di eventi di rete che determinino una disconnessione dalla rete imprevista e transitoria delle unita di produzione;
- specificando le modalita di utilizzo delle unita di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;
- prevedendo che nella definizione dei programmi in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento siano tenuti in considerazione i vincoli delle unita di produzione durante le fasi di presa e di rilascio del carico, di cambio di assetto di funzionamento delle unita di produzione, nonche le esigenze di raccordo tra i programmi di immissione tra due giorni contigui;
- introducendo ulteriori specificazioni riguardo le modalita di approvvigionamento di riserva secondaria di potenza nel tempo reale di cui al punto 3.3.d;
- specificando ulteriormente le modalita adottate nel caso di necessita di azzeramento dell'immissione (spegnimento) di unita di produzione;
- prevedendo che le modalita di offerta nel mercato per il servizio di dispacciamento possano contemplare la formulazione di offerte per la disponibilita all'accensione e allo spegnimento di unita di produzione di tipo termoelettrico;
- chiarendo la corrispondenza tra la definizione di bilanciamento e le modalita di gestione del bilanciamento di cui al punto 9.1.b ove e previsto il ricorso al bilanciamento unicamente nel caso in cui si verifichino condizioni di scarsita di margini di riserva secondaria di potenza contrariamente a quanto specificato nella definizione di bilanciamento di cui al punto 1.1.;
- richiedere che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete trasmetta all'Autorita proposte circa:
- l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di riserva secondaria di potenza al di fuori del mercato regolamentato, unitamente alle modalita che il Gestore della rete intende adottare ai fini di tale approvvigionamento;
- la creazione di una tipologia omogenea di risorse per il servizio di dispacciamento relativamente al particolare utilizzo attuato dal Gestore della rete delle unita di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;
- di approvare la suddivisione in zone della rete rilevante come risultante dalla proposta modificativa formulata dal Gestore della rete nei termini contenuti nella lettera in data 25 febbraio 2005, prot. n. GRTN/P2005003754;
- di invitare il Gestore della rete a pubblicare le regole per il dispacciamento e l'allegato DS.3 alle medesime regole, come risultanti dalle modificazioni e integrazioni disposte ai precedenti punti 1 e 3, seguendo le modalita di cui all'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 168/03;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.