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Delibera 30 dicembre 2004

Delibera/Provvedimento 253/04

Approvazione dello schema di regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30 dicembre 2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: Sistema Italia 2004);
  • la direttiva del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), recante indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa,e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04 recante, tra l'altro, modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 237/04);
  • lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorità dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 029110 in pari data).

Considerato che:

  • la direttiva ministeriale 24 dicembre 2004 indica, tra l'altro, che:
    1. il Gestore della rete adotti i provvedimenti di sua competenza ai sensi delle norme vigenti necessari affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2004, sia possibile, per gli operatori ammessi al Sistema Italia 2004, formulare offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato del giorno prima (di seguito: fase di domanda attiva);
    2. nei predetti provvedimenti siano previste idonee misure per consentire agli operatori di usufruire di un periodo transitorio al fine di acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi necessari per effettuare con maggior precisione la formulazione attiva della propria domanda;
  • l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 168/03, stabilisce che il Gestore della rete sottoponga all'Autorità per l'approvazione lo schema di regole per il dispacciamento;
  • l'articolo 53, comma 53.8, della deliberazione n. 168/03, in relazione all'avvio della fase di domanda attiva stabilisce che, entro e non oltre il 28 dicembre 2004, il Gestore della rete sottoponga all'Autorità per l'approvazione, secondo le procedure previste dal predetto articolo 7, uno schema di regole per il dispacciamento; e che in data 30 dicembre 2004 il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità lo schema di regole.

Ritenuto che sia opportuno, anche sulla base di quanto indicato dalla direttiva ministeriale 24 dicembre 2004, approvare in via d'urgenza in ragione dell'esiguità del tempo a disposizione lo schema di regole alla luce di un primo esame limitato all'analisi generale della struttura del predetto schema e delle principali previsioni ivi contenute, con riserva di ulteriori approfondimenti e di eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni da compiersi entro 60 giorni con decorrenza dalla data di trasmissione del presente provvedimento

DELIBERA

  1. di approvare lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 029110 del 30 dicembre 2004), alla luce di un primo esame limitato all'analisi generale della struttura del predetto schema e delle principali previsioni ivi contenute, con riserva di ulteriori approfondimenti e di eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni da compiersi entro 60 giorni con decorrenza dalla data di trasmissione del presente provvedimento. Decorso tale termine il predetto schema deve intendersi approvato definitivamente.
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.