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Data pubblicazione: 18 gennaio 2005

Delibera 12 gennaio 2005

Delibera/Provvedimento 2/05

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Gnl Italia Spa

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12-01-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
  • l'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la delibera dell'Autorita 7 marzo 2002, n. 38/02 (di seguito: delibera n. 38/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 febbraio 2004, n. 16/04 (di seguito: deliberazione n. 16/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 luglio 2004, n. 120/04 (di seguito: deliberazione n. 120/04).

Considerati gli accertamenti che hanno costituito il presupposto per l'ordine di cessazione del comportamento lesivo, adottato dall'Autorita con la deliberazione n. 120/04 nei confronti della societa Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia); nonche le memorie ed i documenti successivamente prodotti;

Il fatto

  1. Con la deliberazione n. 120/04, l'Autorita ha chiuso l'istruttoria formale avviata con delibera n. 16/04, nei confronti della societa Gnl Italia in materia di accesso al servizio di rigassificazione di gnl, ordinando a detta societa di consentire l'accesso al servizio di rigassificazione da essa gestito alla societa Gas Natural Vendita Italia Spa (di seguito: Gas Natural).
  2. Con la medesima deliberazione n. 120/04, l'Autorita ha altresi avviato un'istruttoria formale nei confronti della stessa Gnl Italia, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95), per inosservanza delle disposizioni dell'Autorita in materia di accesso al servizio di rigassificazione di gnl, in particolare:
    1. la disciplina posta dall'articolo 14 e dall'articolo 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione n. 120/01; e
    2. la delibera n. 38/02, adottata ai sensi della disciplina di cui alla precedente lettera (a).
  3. Nel corso del procedimento che si conclude con il presente provvedimento, gli Uffici dell'Autorita hanno avuto modo di acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella gia acquisita in esito all'istruttoria avviata con la deliberazione n. 16/04 e conclusa con la deliberazione n. 120/04, in particolare:
    • la documentazione presentata dalla societa Gnl Italia richiamata nelle risultanze istruttorie comunicate dagli uffici dell'Autorita in data 14 ottobre 2004 (prot. Autorita CDM/M04/3763);
    • la memoria in data 18 ottobre 2004 (prot. Autorita n. 22972) e la relativa documentazione allegata, mediante la quale la predetta societa ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto di essere sentita in audizione finale di fronte al collegio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del dPR n. 244/02;
    • le comunicazioni della societa Gas Natural in data 21 ottobre 2004, (prot. Autorita n. 23153) e in data 22 novembre 2004 (prot. Autorita n. 25903), nonche le comunicazioni della societa Eni Spa in data 21 ottobre 2004 (prot. Autorita n. 23180), in data 15 novembre 2004 (prot. Autorita n. 25070) e in data 14 dicembre 2004 (prot. Aut orita n. 27896), mediante le quali dette societa, in conseguenza della rinuncia di cui al precedente punto, rinunciano anch'esse ad esercitare il predetto diritto.

Valutazione giuridica

  1. La societa Gnl Italia, rifiutando ingiustificatamente l'accesso al servizio alla Gas Natural, ha violato la disciplina transitoria relativa all'accesso e all'erogazione del servizio di rigassificazione posta dagli articoli 14 e 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione n. 120/01, nonche le disposizioni contenute nella delibera n. 38/02 con le quali, in attuazione di tale disciplina transitoria, era stato modificato un contratto di rigassificazione stipulato tra la Gnl Italia e la societa Eni Spa.
  2. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 1.549.370,70 per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita. La determinazione del quantum della misura sanzionatoria deve essere effettuata in applicazione di quattro criteri dettati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e piu precisamente:
    1. la gravita della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalita dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravita della violazione, gli elementi acquisiti attraverso il procedimento evidenziano che:
    1. la condotta illegittima tenuta dalla societa Gnl Italia contrasta con le disposizioni poste dall'Autorita al fine di attuare e rendere effettivo uno dei principi fondamentali della liberalizzazione del settore, quali il principio del libero accesso alle infrastrutture sanci to dall'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00; la gravita della condotta lesiva e, nel caso di specie, tanto maggiore in considerazione del fatto che, ad oggi, la societa Gnl Italia, societa appartenente al Gruppo Eni, e l'unico soggetto esercente il servizio di rigassificazione; inoltre, il terminale di Panigaglia (La Spezia) presso il quale la condotta e stata posta in essere, costituisce attualmente l'unico terminale di gnl operativo in Italia;
    2. dalla citata nota del 18 ottobre 2004, trasmessa dalla societa Gnl Italia, e dalla documentazione ad essa allegata, emerge che nel corso dell'anno termico 2003-2004, sino all'adozione da parte dell'Autorita della deliberazione n. 120/04, la societa Gas Natural ha avuto accesso al servizio di rigassificazione di tipo spot, con cadenze regolari tali da soddisfare, nei fatti, l'esigenza di tale societa che stava alla base dell'originaria richiesta di accesso al servizio su base continua; tale indicazione:
      1. se da un lato mostra che la condotta illegittima della societa Gnl Italia non ha sostanzialmente arrecato un significativo pregiudizio economico alla societa Gas Natural;
      2. dall'altro lato, tuttavia, enfatizza il dato, esiziale invece per l'interesse sistemico tutelato dalle norme violate (principio del libero accesso alle infrastrutture), per cui la societa Gnl Italia, almeno per l'anno termico 2003-2004, non ha mai applicato la disciplina dall'Autorita relativamente all'accesso al servizio di rigassificazione su base annuale.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o la attenuazione delle conseguenze della violazione, la documentazione trasmessa dalla Gnl Italia ha evidenziato l'intenzione della stessa di dare attuazione sia all'ordine di cessazione della condotta lesiva nei confronti di Gas Natural, sia dell'assetto normativo definito dall'Autorita con gli articoli 14 e 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione n. 120/01; infatti la societa Gnl Italia:
    1. quanto al primo profilo (lesione del diritto della Gas Natural), con nota in data 26 agosto 2004 (prot. Autorita n. 18570), ha trasmesso all'Autorita una relazione circa le misure poste in essere per adempiere all'ordine impartito dall'Autorita, stipulando, in particolare, con la Gas Natural, in data 25 agosto 2004, un contratto di rigassificazione di gnl che consente l'accesso a tale societa per il restante periodo dell'anno termico 2003-2004;
    2. quanto al secondo profilo (attuazione delle disposizioni transitorie dell'Autorita in materia di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione), ha avviato una procedura di conferimento di capacita di rigassificazione su base annuale per l'anno termico 2004-2005, pubblicando sul proprio sito internet, in data 27 agosto 2004, condizioni di accesso e di erogazione del servizio da applicare alla generalita degli utenti (di seguito: le Condizioni); detta procedura si e conclusa in data 18 novembre 2004.
    L'intenzione della societa Gnl Italia di dare piena e completa attuazione alle disposizioni di cui sopra, e anche evidenziata dalla condotta tenuta dalla medesima Gnl Italia durante l'esperimento della procedura di cui sopra, la quale ha:
    1. aggiornato l'Autorita sullo stato di avanzamento della medesima, richiedendone valutazione in merito alla legittimita ed alla corretta applicazione dei criteri previsti nelle predette Condizioni;
    2. rinnovato la procedura di conferimento al fine di dare piena attuazione delle modifiche alle Condizioni apportate dall'Autorita con la deliberazione n. 184/04, assicurando comunque, nel periodo di tempo necessario al completamento, corrispondente al mese di novembre 2004, l'accesso al servizio a tutti i soggetti interessati secondo criteri trasparenti e non discriminatori;
    3. comunicato all'Autorita gli esiti della procedura ed i relativi contratti conclusi in forza del conferimento, al fine della loro verifica.
  5. Con riferimento al criterio della personalita dell'agente, si osserva che la societa Gnl Italia non e stata oggetto di precedenti provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorita.
  6. Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la societa Gnl Italia, che gestisce il servizio di rigassificazione dell'unico terminale di gnl operativo in Italia, e un esercente di grandi dimensioni con un fatturato relativo all'esercizio dell'attivita di rigassificazione per l'anno termico 2003-2004 pari a Euro 53,3 milioni.

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti della societa Gnl Italia per la violazione degli articoli 14 e 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione n. 120/01 e della delibera n. 38/02

 

DELIBERA

  1. di irrogare alla societa Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia), con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), una sanzione pecuniaria di euro 50.000, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), per aver violato gli articoli 14 e 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01) e della delibera dell'Autorita 7 marzo 2002, n. 38/02 (di seguito: delibera n. 38/02);
  2. di ordinare alla societa Gn l Italia il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  4. di ordinare alla societa Gnl Italia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorita, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare alla societa Gnl Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

* cartaceo disponibil e presso gli Uffici dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas