Data pubblicazione: 17 gennaio 2005
Delibera 23 novembre 2004
Delibera n. 206/04
Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle attività produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Edison Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 17 gennaio 2005
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 novembre 2004
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, comma 17;
- il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministero) del 7 luglio 2000, n. 16767;
- il decreto del Ministero 11 novembre 2004, n. 17282;
- gli articoli 14 e 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 25 marzo 2004, n. 13036;
- il documento "Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale", recante i risultati delle indagini conoscitive condotte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità, concluse rispettivamente con il provvedimento 17 giugno 2004, n. 13267, e con la deliberazione 17 giugno 2004 n. 90/04;
- il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).
Viste:
- la nota della Direzione generale energia risorse minerarie del Ministero in data 28 ottobre 2004 (prot. Autorità n. 23710), con la quale è stato richiesto all'Autorità di formulare parere in merito allo schema di concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 (di seguito: Schema di Provvedimento), relativamente alla richiesta (di seguito: Richiesta di Esenzione), formulata dalla società Edison Lng Spa (di seguito: Edison Lng) (prot. Autorità n. 2352);
- la documentazione integrativa trasmessa, in seguito a richieste degli uffici, dalla società Edison Lng con note rispettivamente in data 9 novembre 2004 (prot. Autorità 24834), 16 novembre 2004 (prot. Autorità n. 25431); dalla società ExxonMobil International Ltd con nota in data 16 novembre 2004 (prot. Autorità n. 25354); dalla società Edison Spa con nota in data 16 novembre 2004 (prot. Autorità n. 25572); dalla società Quatar Petroleum con nota in data 18 novembre 2004 (prot. Autorità n. 25470).
Considerato che:
- l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl, qualora sussistano le seguenti condizioni:
- l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- il predetto articolo prevede che lo Stato membro può intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione;
- in attuazione delle predette disposizioni, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, è adottata dal Ministero, previo parere dell'Autorità; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
- nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei predetti principi e modalità, il parere sullo Schema di Provvedimento deve essere reso valutando la Richiesta di Esenzione con riferimento ai criteri di cui all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, che involgono sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorità;
- la richiamata legge n. 239/04 non ha modificato la disciplina definita dall'Autorità, con la deliberazione n. 91/02, in materia di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione nel caso di realizzazione di nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento.
Considerato inoltre che:
- la Richiesta di Esenzione riguarda il terminale di rigassificazione di Gnl da realizzarsi nel nord Adriatico nella zona marina antistante il Comune di Porto Viro (RO) (di seguito: il Terminale); e che tale richiesta ha ad oggetto una quota della nuova capacità in via di realizzazione pari all'80 per cento, per un periodo di tempo pari a venticinque anni dall'avvio dell'operatività del terminale;
- la valenza concorrenziale della realizzazione del Terminale è costituita dalla opportunità di definire modalità di allocazione della capacità non oggetto di esenzione sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza di stimolare la liquidità dell'offerta di gas sul mercato nazionale, anche per mezzo di accesso di breve termine a tale capacità o con modalità spot, al di fuori di una logica di mera segmentazione delle quote di mercato connessa all'utilizzo di modalità di approvvigionamento take or pay;
- le quote nel segmento dell'approvvigionamento e nel segmento della vendita nel mercato nazionale del gas, che verrebbero acquisite dai soggetti coinvolti in conseguenza dell'allocazione della nuova capacità oggetto di esenzione, non sono tali da attribuire a tali soggetti una posizione dominante;
- il progetto di costruzione del Terminale, trattandosi di un terminale offshore, presenta aspetti impiantistici innovativi che comportano rischi realizzativi e operativi, nonché costi maggiori di quelli dei più tradizionali impianti di rigassificazione realizzati in terraferma; e che conseguentemente, il livello di rischio associato al progetto del Terminale risulta significativo e difficilmente allocabile con strumenti diversi da impegni contrattuali di lungo periodo.
Ritenuto che:
- la Richiesta di Esenzione soddisfi i criteri previsti dall'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, relativamente alle sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorità;
- si possa pertanto esprimere parere favorevole allo Schema di Provvedimento
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, allo Schema di Provvedimento del Ministero delle attività produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società Edison Lng Spa;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle attività produttive.
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