Delibera 12 marzo 2004
Delibera/Provvedimento 26/04
Proroga dell'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 15 marzo
2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
G.U. Serie Generale n. 73 del 27.3.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 marzo 2004
Visti :
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'articolo 3, comma 1;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00) come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01 (di seguito: deliberazione n.58/01);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03 (di seguito: deliberazione n. 44/03);
Considerato che:
- l'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas con decorrenza dall'1 luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
- l'articolo 5, comma 5, della deliberazione n. 237/00 prevede che per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota compensativa di cui sopra sia riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore a tre anni termici;
- l'articolo 4 della deliberazione n. 58/01 dispone che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;
- con la deliberazione n. 306/01, l'Autorità ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno a decorrere dall'1 aprile 2002, rinnovando successivamente tale affidamento con la deliberazione n. 44/03 per un ulteriore periodo di un anno decorrente dall'1 aprile 2003;
- l'articolo 19, comma 4, della deliberazione n. 237/00, stabilisce che il primo periodo di regolazione tariffaria della distribuzione si concluda alla data del 30 giugno 2004;
Ritenuto che sia opportuno che l'Autorità continui ad
avvalersi della Cassa per un adeguato periodo di tempo, al fine di consentire
il regolare svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione del fondo per
l'ultimo anno termico dell'attuale periodo di regolazione tariffaria
DELIBERA
Di prorogare, a decorrere dall'1 aprile 2004 e fino
all'entrata in vigore del nuovo periodo di regolazione e comunque non oltre il
31 marzo 2005, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 aprile 2003, n.
44/03, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della
gestione del fondo per la compensazione di cui all'articolo 5, comma 1, della
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente
integrata e modificata;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione;
Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati 76, 00186 Roma.