Delibera 30 aprile 2003
Delibera/Provvedimento 44/03
Rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00
Pubblicata su questo sito il 7 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 115 del 20 maggio 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2003,
Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001, (di seguito: deliberazione n.58/01), è istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dall'1 luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorità determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare, l'articolo 3, comma 1;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Viste:
- la deliberazione n. 237/00;
- la deliberazione n. 58/01;
- la deliberazione n. 306/01;
Considerato che:
- l'articolo 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;
- con la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), l'Autorità ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno decorrente dall'1 aprile 2002; e che tale termine è scaduto il 31 marzo 2003;
- le risultanze relative al periodo di cui al precedente alinea, evidenziano la necessità di valutare ulteriormente la funzionalità della disciplina organizzativa e sostanziale del fondo di compensazione;
Ritenuto che sia pertanto opportuno che l'Autorità, ai fini della gestione del fondo di compensazione, continui ad avvalersi della Cassa per un periodo di un anno decorrente dall'1 aprile 2003, secondo le medesime condizioni previste nella deliberazione n. 306/01
DELIBERA
Di rinnovare, per il periodo di un anno a decorrere dall'1 aprile 2003, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo per la compensazione di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001, come successivamente integrata e modificata;
Di differire al 31 maggio 2003, il termine per i versamenti dovuti dagli esercenti il servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti locali per l'anno termico 2002-2003 di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 58/01;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati 76, 00186 Roma