Delibera 20 novembre 2003
Delibera/Provvedimento 132/03
Diffida ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002, in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 luglio 2003, n. 73/03
Pubblicata su questo sito il 25 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 novembre 2003;
Premesso che con delibera 1 luglio 2003, n. 73/03, pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data 7 luglio 2003 (di seguito: delibera n. 73/03), l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002 (di seguito: l'istruttoria conoscitiva);
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 152/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 152/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 dell'1 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- la delibera n. 73/03;
Considerato che:
- Per l'anno 2002, l'Autorità, con il Testo integrato e la deliberazione n. 317/01, ha stabilito, tra l'altro, che le partite di energia elettrica alla base della liquidazione delle partite relative alla prestazione dei servizi di trasporto, di misura, di vendita e di dispacciamento dell'energia elettrica (articolato, per l'anno 2002, nei servizi di bilanciamento e di scambio) devono essere corrette per i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 13 dell'Allegato del Testo integrato (di seguito: tabella 13); e che i valori di tali fattori sono fissati, per l'intero anno 2002 e per il primo semestre 2003, dalla deliberazione n. 152/02;
- Con lettera in data 28 aprile 2003, prot. n. 76 (prot. Autorità n. 15633 in pari data), la società Enel Spa, ha rappresentato all'Autorità, per l'anno 2002, la differenza (di seguito: sbilancio 2002) tra:
- l'energia elettrica immessa dalle società di produzione del gruppo Enel, al netto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dagli impianti di pompaggio; e
- l'energia elettrica acquistata dalla società Enel distribuzione Spa e destinata al mercato vincolato;
- Con lettera in data 6 maggio 2003, prot. n. AD/P20030000104 (prot. Autorità n. 016532 del 7 maggio 2003), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha reso noto che il medesimo Gestore della rete e la società Enel Spa hanno costituito un gruppo di lavoro congiunto (di seguito: il gruppo di lavoro Gestore della rete-Enel Spa) cui è stato affidato il compito di pervenire alla quantificazione e qualificazione causale delle partite creditorie del gruppo Enel per l'anno 2002 da ascrivere alle transazioni riferibili alla gestione dei servizi di bilanciamento e scambio;
- Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, l'Autorità ha formulato:
- con nota in data 14 luglio 2003, prot. n. PB/M03/2022/mp, una richiesta di informazioni alle imprese distributrici con primario riferimento alle modalità seguite nell'anno 2002 per l'applicazione dell'articolo 27 del Testo integrato per la determinazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato affinché le medesime imprese specifichino, qualora l'apparecchiatura di misura non sia situata nei punti di interconnessione come individuati dal predetto articolo 27, le modalità adottate per il riporto delle partite fisiche di energia elettrica al punto di interconnessione unitamente ai coefficienti utilizzati per il riporto, l'articolazione dei coefficienti utilizzati evidenziando gli eventuali parametri impiegati per tenere conto dei diversi livelli di tensione;
- con nota in data 1 agosto 2003, prot. n. PB/M03/2281/mp, una richiesta di informazioni al Gestore della rete al fine di acquisire un rapporto contenente i principali risultati raggiunti dal gruppo di lavoro Gestore della rete-Enel Spa;
- Dalle informazioni ricevute in esito alle richieste di cui al punto 4 l'Autorità:
- relativamente alle imprese distributrici, ha riscontrato la non corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti per i prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e con le reti di distribuzione in alta tensione qualora il prelievo dell'energia elettrica sia effettuato in punti della rete di distribuzione in alta tensione diversi dai punti di interconnessione, per mezzo di un trasformatore alta-media tensione e la misura di tale energia elettrica sia effettuata in corrispondenza del lato di media tensione di detto trasformatore;
- nella compilazione del bilancio di energia elettrica destinata al mercato vincolato, ha riscontrato che le imprese distributrici applicano un coefficiente di perdita convenzionalmente indicato dal Gestore della rete pari a 0,5% all'energia elettrica prelevata in alta tensione per il tramite di un trasformatore alta-media tensione nel caso in cui la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata sul lato media tensione del trasformatore per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore;
- relativamente alle informazioni fornite dal Gestore della rete con lettera in data 11 agosto 2003, prot. n. GRTN/P2003010656 (prot. Autorità n. 023287 del 13 agosto 2003), ha riscontrato che l'ammontare dello sbilancio 2002 sarebbe pari a 6,5 TWh, a rettifica, quindi, del valore quantificato dalla società Enel Spa in 6,3 TWh, di cui 2,177 TWh sarebbero imputabili, salvo ulteriori verifiche, alla somma dei saldi negativi dei contratti di scambio del mercato libero;
- Le valutazioni di cui al punto 5, relative alla somma dei saldi negativi dei contratti di scambio del mercato libero, sono state riviste dal Gestore della rete che, con lettera in data 10 novembre 2003, prot. n. GRTN/P2003014297 (prot. Autorità n. 29408 del 12 novembre 2003), ha comunicato che detta somma, per l'anno 2002, è pari a circa 1,7 TWh;
- La corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti di cui alla tabella 13 comporta l'applicazione dei seguenti fattori percentuali di perdita:
- all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13 vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre 2003, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "Rete di trasmissione nazionale", aumentato di un valore pari a 0,5% per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore come fissato dal Gestore della rete;
- all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione di altri distributori, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13 vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre 2003, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "AT", aumentato di un valore pari a 0,5% per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore come fissato dal Gestore della rete;
- Dalle informazioni ricevute in esito all'istruttoria conoscitiva, lo sbilancio 2002 è composto dalle partite di energia elettrica corrispondenti a:
- la somma dei saldi negativi di energia elettrica dei contratti di scambio del mercato libero;
- il consumo dei servizi ausiliari di centrale, agli usi propri e alle perdite nelle reti relative al trasporto dell'energia elettrica destinata agli impianti idroelettrici di pompaggio;
- le quantità di energia elettrica connesse ad errori nella compilazione dei bilanci di energia elettrica destinata al mercato vincolato da parte delle imprese distributrici e da queste rettificati;
- l'ammontare di energia elettrica conseguente alla non corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti, vale a dire a seguito di un'applicazione difforme rispetto a quanto specificato al precedente alinea, lettere a) e b);
- la differenza tra le perdite effettive e le perdite convenzionali nelle reti elettriche;
- Nel primo semestre 2003, l'eventuale sbilancio tra l'energia elettrica immessa dalle società di produzione del gruppo Enel, al netto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dagli impianti di pompaggio, e l'energia elettrica acquistata dalla società Enel distribuzione Spa e destinata al mercato vincolato, dovrebbe essere composto delle stesse voci dello sbilancio 2002 di cui al precedente alinea, seppure riferibili a diverse quantità di energia elettrica;
- Il fabbisogno economico per le partite di cui al precedente punto 8, lettere b) ed e), per l'anno 2002 e per il primo semestre 2003, è coperto dal gettito della componente tariffaria UC5 di cui all'articolo 44.1 del Testo integrato;
Ritenuto che sia necessario, al fine di consentire la regolazione delle partite economiche corrispondenti alle quantità di energia elettrica che compongono lo sbilancio 2002 relativamente alla corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti di cui alla tabella 13 e alla differenza tra le perdite effettive e le perdite convenzionali nelle reti elettriche:
- pervenire ad una corretta determinazione delle quantità di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale o dalle reti di altre imprese distributrici;
- diffidare le imprese distributrici dall'adottare un'applicazione della disciplina in materia di determinazione delle perdite convenzionali nelle reti, con riferimento all'applicazione dei fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 13 all'energia elettrica misurata in punti differenti rispetto ai punti di interconnessione come previsti dal Testo integrato e per la determinazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2002, in contrasto con quanto precedentemente indicato come corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti di cui alla tabella 13;
Ritenuto che sia necessario estendere al primo semestre 2003 quanto indicato in precedenza
DIFFIDA
Le imprese distributrici di energia elettrica dall'adottare un'applicazione della disciplina in materia di determinazione delle perdite convenzionali nelle reti, per la definizione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2002 e per il primo semestre 2003, difforme dalla disciplina stabilita nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato dalla deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 152/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002, (nel seguito richiamato come "Testo integrato"),
INVITA
Le medesime imprese a rideterminare, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le quantità di energia elettrica destinata al mercato secondo le seguenti indicazioni:
- Qualora la misura dell'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, a tale energia elettrica deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13 del Testo integrato vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre 2003, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "Rete di trasmissione nazionale", aumentato di un valore pari a 0,5% per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore;
- Qualora la misura dell'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione di altri distributori sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, a tale energia elettrica deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13 del Testo integrato vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre 2003, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "AT", aumentato di un valore pari a 0,5% per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore
DELIBERA
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internetdell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici di riferimento come definite nell'articolo 3, comma 3.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.