Delibera 01 luglio 2003
Delibera/Provvedimento 73/03
Avvio di istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002
Pubblicata su questo sito 7 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 luglio 2003;
Premesso che:
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE) determina le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- i dati acquisiti dall'Autorità in ordine alla determinazione delle partite fisiche in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e alla conseguente determinazione delle partite economiche hanno evidenziato un consistente sbilancio dell'ordine, per l'anno 2002, di alcuni TWh (di seguito: lo sbilancio) e conseguenti sofferenze, la cui imputazione ad oggi non è stata consolidata, in capo al settore della generazione di energia elettrica e, in particolare, alla società Enel produzione Spa;
Visti:
- la direttiva 96/92/CE;
- la legge, n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
Visti:
- l'articolo 3 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva sulle modalita' e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002" (PROT AU/03/124)
Considerato che:
- lo sbilancio è stato inizialmente ricondotto, attraverso segnalazioni formali di tale tenore pervenute all'Autorità, dalla società Enel Spa ad anomalie applicative del regime di erogazione dei servizi di bilanciamento e scambio verificatesi nel corso dell'anno 2002;
- l'Autorità, in relazione alle suddette segnalazioni, effettuate le necessarie verifiche, ha avviato un procedimento in esito al quale, con la deliberazione n. 27/03, sono state introdotte modifiche alla disciplina del dispacciamento transitorio e sono stati rafforzati i vincoli di contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio al fine di prevenire i comportamenti elusivi che hanno determinato inefficienze nei processi di registrazione e imputazione degli oneri conseguenti alla concreta erogazione di detti servizi;
- con lettera in data 6 maggio 2003, prot. n. AD/P20030000104 (prot. Autorità n. 016532 del 7 maggio 2003), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha reso noto, tra l'altro, che il medesimo Gestore della rete e la società Enel Spa hanno costituito un gruppo di lavoro congiunto cui è stato affidato il compito di pervenire alla quantificazione e qualificazione causale delle partite creditorie del gruppo Enel per l'anno 2002 da ascrivere alle transazioni riferibili alla gestione dei servizi di bilanciamento e scambio;
- nella lettera di cui al precedente alinea il Gestore della rete ha indicato, tra le possibili cause dello sbilancio, anche l'attuazione del regime convenzionale di determinazione delle perdite di rete definito dall'Autorità con le disposizioni di cui al Testo integrato, il cui impatto complessivo, in termini di quantitativi di energia, risulterà dalla differenza tra l'entità complessiva dello sbilancio e la quota parte dello stesso ascritta alle transazioni per la gestione dei servizi di bilanciamento e di scambio;
- ai fini di una adeguata ponderazione del profilo di cui al precedente alinea, è necessario quantificare le partite fisiche di energia elettrica in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e le conseguenti partite economiche, nonché verificare la loro imputazione;
- agli stessi fini, è necessario verificare se le presunte anomalie di funzionamento siano da ricondurre un'applicazione in contrasto con la disciplina definita all'Autorità;
- l'uniformazione dell'erogazione del servizio di trasporto per i clienti del mercato libero e per i clienti del mercato vincolato disposta dal Testo integrato, nonché l'introduzione del dispacciamento transitorio disposto con la deliberazione n. 317/01, consentono la conduzione degli approfondimenti oggetto della presente istruttoria nell'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2002;
Ritenuto che sia necessario:
- accertare la corretta applicazione della disciplina vigente in materia di determinazione delle perdite convenzionali nelle reti e di remunerazione dell'energia elettrica effettivamente immessa nel sistema elettrico nazionale anche al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori sui comportamenti in violazione della medesima disciplina;
- che tali accertamenti e le azioni conseguenti, si concludano entro termini compatibili con esigenze di certezza dei rapporti giuridici sottesi e di compilazione del bilancio energetico del sistema elettrico nazionale;
Su proposta del dott. Piergiorgio Berra e del dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella posizione di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale
DELIBERA
Di avviare un'istruttoria conoscitiva ai sensi dell'articolo 3 delle disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) approvate con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, ai fini della acquisizione degli elementi conoscitivi necessari ad accertare, con riferimento all'anno 2002:
- le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico nazionale e le conseguenti partite economiche, nonché la loro imputazione;
- la corretta applicazione della disciplina vigente in materia di determinazione delle perdite convenzionali nelle reti, nonché in materia di remunerazione dell'energia elettrica effettivamente immessa nel sistema elettrico nazionale;
Di prevedere che gli accertamenti di cui al comma precedente siano compiuti al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per l'avvio di procedimenti per l'adozione di provvedimenti nei confronti degli esercenti che non abbiano correttamente applicato il regime convenzionale delle perdite;
Di prevedere che l'Area elettricità dell'Autorità conduca ogni attività necessaria al fine di acquisire dati, documenti e informazioni utili per gli scopi di cui al punto precedente e presenti all'Autorità una relazione con le proposte di provvedimento;
Di avvalersi, per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, qualora lo si ritenga necessario, anche di apporti esterni;
Di prevedere che le attività di cui ai punti precedenti abbiano termine entro il 30 settembre 2003;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di dare mandato al Presidente e al Direttore generale per le altre azioni a seguire.