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Delibera 26 giugno 2003

Delibera/Provvedimento 68/03

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica

Pubblicata su questo sito il 27 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 157 del 9-7-2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 23/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 26 marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 23/03) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'articolo 8;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2003 (di seguito: decreto-legge n. 25/03);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002, deliberazione n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 11 dicembre 2002, deliberazione n. 228/02, deliberazione n. 23/03 richiamata in premessa;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
  • la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del 22 giugno 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 73 del 28 marzo 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003;
  • l' allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 27/03);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2003, n. 67/03, recante misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 67/03);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992;

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
  • ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri g, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
  • ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
  • ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

Considerato che:

  • la deliberazione n.67/03 modifica i livelli della componente rf, di cui alla deliberazione n. 27/03 e della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione di cui al comma 26.1, lettera a) del Testo integrato;
  • la deliberazione n. 67/03 ha istituito la componente UC5, a copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive.

Ritenuta l'opportunità di:

  • adeguare il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;
  • fissare il livello della componente tariffaria UC5 secondo criteri prudenziali;

Ritenuto inoltre opportuno mantenere invariato il livello delle componenti t 3(D2) e t 3(D3).

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Articolo 2
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2002- maggio 2003, è fissato pari a 1,892 centesimi di euro/Mcal.

2.2 Il parametro Ct per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 4,276 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3
Aggiornamento dei parametri g, PG, PGT e delle componenti VE e CCA

3.1 I valori dei parametri g, PGT e delle componenti CCA per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

3.2 Il parametro PG per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 6,346 centesimi di euro/kWh.

3.3 La componente VE per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

Articolo 4
Aggiornamento delle componenti PV

4.1 I valori della componente PV sono fissati per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Articolo 5
Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), del Testo integrato e i valori delle componenti tariffarie UC4 e UC5 di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

5.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Articolo 6
Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 luglio 2003.


Allegati:

Altri documenti: