Delibera 24 marzo 2003
Delibera/Provvedimento 23/03
Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica
Pubblicata su questo sito il 28 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 84 del 10 aprile 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 marzo 2003;
Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 228/02, (di seguito: deliberazione n. 228/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 3%;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'articolo 8;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto-legge n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/02), convertito senza modificazioni in legge 28 ottobre 2002, n. 238;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2003 (di seguito: decreto-legge n. 25/03);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000 per la società della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 291 del 15 dicembre 2001;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 285 del 5 dicembre 2002;
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02); deliberazione n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 11 dicembre 2002, deliberazione n. 228/02 richiamata in premessa;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
- la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del 22 giugno 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 124/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 2003;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02 (di seguito: deliberazione n. 226/02);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
Vista la "Terza informativa sui certificati verdi: aggiornamento valori di domanda e offerta, definizione del prezzo di offerta CV del Grtn e procedure operative" del Gestore della rete, pubblicata in data 8 agosto 2002 (di seguito: terza informativa);
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
- ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri g, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
- ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
- ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;
- a partire dalla seconda settimana di gennaio, la pubblicazione Platt's International Coal Report ha sospeso le quotazioni per uno dei tipi di carbone assunti a riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, e precisamente quello denominato Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash), a seguito della situazione politico-sociale del Paese;
Considerato che:
- ai sensi del comma 42.1 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato tra l'altro per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- in base agli esiti delle procedure concorsuali di cui al decreto 22 novembre 2002 per l'assegnazione della capacità produttiva nell'anno 2003, la differenza di cui al precedente alinea risulta ridotta, rispetto all'anno precedente, di circa 500 milioni di euro;
- sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gravano gli oneri relativi all'applicazione delle disposizioni del provvedimento Cip n. 6/92 in materia di riconoscimento di contributi a seguito di rifacimenti e potenziamenti di impianti;
- ai sensi del comma 42.1 del Testo integrato i ricavi dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/99 concorrono alla copertura degli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
- ai sensi del decreto 11 novembre 1999, nel corso dell'anno 2003 affluiscono nelle casse del Gestore della rete i primi introiti relativi alla vendita di certificati verdi relativi agli obblighi imposti a produttori e importatori in relazione all'energia importata o prodotta da fonti non rinnovabili;
- il prezzo del metano riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi per l'anno 2002 ha registrato una diminuzione rispetto all'anno precedente;
- in conseguenza di quanto riportato al precedente alinea il conguaglio annuale riferito al costo evitato di combustibile di cui al punto 2, del provvedimento Cip 6/92, produce un aumento del gettito che affluisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
- nell'anno 2003 si rendono disponibili le somme relative al trasferimento dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica in utilizzo della capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla delibera 226/02;
Considerato che:
- l'articolo 1 del decreto-legge n. 25/03 modifica l'elenco degli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, sopprimendo sia la lettera a) recante reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica, sia la lettera b) recante compensazione della maggiore valorizzazione derivante dall'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 25/03 prevede che la soppressione dell'articolo 3, comma 11, lettera b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, operi retroattivamente con decorrenza dall'1 gennaio 2002; e che il comma 2, del medesimo articolo prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti determina le partite economiche maturate in applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea e quelle relative alla richiamata soppressione con effetto retroattivo dell'articolo 3, comma 11, lettera b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di dette partite e della copertura del relativo fabbisogno;
Considerato che:
- con la deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha determinato gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in euro 362,1 milioni, pari a lire 701,1 miliardi;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha determinato l'onere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in euro 106,2 milioni, pari a lire 205,7 miliardi;
- considerato che nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'Autorità, di cui all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, non sono state fornite difformi indicazioni da parte del Ministro delle attività produttive e da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuta l'opportunità
- di non modificare il paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, per effetto della temporanea sospensione della quotazione del carbone denominato Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash) da parte della pubblicazione Platt's International Coal Report, prorogando sino a nuova quotazione l'ultima disponibile, pubblicata in data 6 gennaio 2003 dalla medesima pubblicazione;
- di adeguare le componenti tariffarie A2 e A3, il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Articolo 2
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct
2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo settembre 2002 - febbraio 2003, è fissato pari a 1.958 centesimi di euro/Mcal.
2.2 Il parametro Ct per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 4,425 centesimi di euro/kWh.
Articolo 3
Aggiornamento dei parametri g, PG, PGT e delle componenti VE e CCA
3.1 I valori dei parametri g, PGT e delle componenti CCA per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.
3.2 Il parametro PG per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 6,484 centesimi di euro/kWh.
3.3 La componente VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.
Articolo 4
Aggiornamento delle componenti PV
4.1 I valori della componente PV sono fissati per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.
Articolo 5
Aggiornamento delle componenti A e UC
5.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), del Testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4 di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.
5.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 aprile 2003.