Delibera 21 novembre 2002
Delibera/Provvedimento 188/02
Estensione dell'efficacia del regolamento transitorio per l'allocazione fino al 31 dicembre 2002 della capacità di trasporto sull'interconnessione tra Itala e Grecia
Pubblicata su questo sito il 22 novembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 novembre 2002,
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 dispone che l'Autorità disciplini modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
Viste:
- la delibera 23 maggio 2002, n. 97/02 (di seguito: delibera n. 97/02);
- la delibera 25 luglio 2002, n. 147/02 (di seguito: delibera n. 147/02);
Vista la nota della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (dis seguito: il Gestore della rete) in data 15 novembre 2002, prot. n. GRTN/P2002010737, (prot. Autorità n. 24078 del 18 novembre 2002);
Vista la delibera 23 maggio 2002, n. 97/02 (di seguito: delibera n. 97/02);
Visto il documento "Proposta di delibera per l'estensione dell'efficacia del regolamento transitorio per l'allocazione fino al 31 dicembre 2002 della capacità di trasporto sull'interconnessione tra Italia e Grecia" (PROT.AU/02/279);
Considerato che:
- con delibera n. 97/02, l'Autorità ha approvato un'intesa con la Regulatory Authority for Energy greca per l'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia per l'anno 2002 (di seguito: l'intesa tra regolatori) recante, tra l'altro, la previsione che il Gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione greca HTSO, predisponga e trasmetta all'Autorità, per l'approvazione, un regolamento recante la disciplina per l'allocazione della capacità di trasporto sulla predetta interconnessione per l'anno 2002 (di seguito: proposta di regolamento);
- con delibera n. 147/02, sulla base della proposta trasmessa dal Gestore della rete con nota in data 1 luglio 2002, prot. n. AD/P/2002000172, (prot. Autorità n. 13868 del 2 luglio 2002) l'Autorità ha approvato un regolamento transitorio disciplinante l'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia (di seguito: regolamento transitorio), da applicarsi fino al 31 ottobre 2002 (di seguito: primo periodo transitorio);
- con la stessa delibera n. 147/02, l'Autorità ha altresì disposto che il Gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione greca HTSO, predisponga e trasmetta all'Autorità, per la sua approvazione, un regolamento contenente la disciplina dell'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia, da applicarsi successivamente al primo periodo transitorio e fino al 31 dicembre 2002 (di seguito: secondo periodo transitorio), in conformità ai criteri di cui all'intesa approvata con la delibera n. 97/02;
Considerato che:
- con nota in data 6 novembre 2002, prot. n. AD/P/2002000227 (prot. Autorità n. 23572 dell'8 novembre 2002), il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità l'avvenuta trasmissione al gestore della rete di trasmissione greca HTSO di uno schema di nuova proposta di regolamento per l'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia per l'acquisizione della necessaria intesa con il predetto gestore della rete di trasmissione greca HTSO, onde consentire la presentazione all'Autorità della nuova proposta di regolamento, ai sensi della delibera n. 147/02;
- in data 8 novembre 2002, con nota prot. n. AF/M02/3651/gb, l'Autorità ha richiesto al Gestore della rete di trasmettere la nuova proposta di regolamento entro il giorno 11 novembre 2002;
- con nota in data 11 novembre 2002, prot. n. AD/P/2002000230 (prot. Autorità n. 23708 del 13 novembre 2002), il Gestore della rete ha comunicato a questa Autorità l'impossibilità di trasmettere la nuova proposta di regolamento entro il termine di cui al precedente alinea, a causa del non ancora sopravvenuto raggiungimento dell'intesa con il gestore della rete di trasmissione greca HTSO;
- con nota in data 15 novembre 2002, prot. n. GRTN/P2002010737 (prot. Autorità n. 24078 del 18 novembre 2002), il Gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione greca HTSO, ha trasmesso all'Autorità la proposta di procedere, per il secondo periodo transitorio, all'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia in applicazione dei medesimi criteri di cui al regolamento transitorio;
Ritenuto opportuno:
- rendere operativo il meccanismo di allocazione di cui alla citata proposta del Gestore della rete in tempi brevi al fine di garantire la necessaria trasparenza del processo di allocazione dei diritti di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia per il secondo periodo transitorio;
- approvare la suddetta proposta del Gestore della rete al fine di procedere all'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia, per il secondo periodo transitorio;
- prevedere che il Gestore della rete trasmetta, durante il secondo periodo transitorio, rapporti periodici all'Autorità circa l'effettuazione delle procedure di allocazione e l'utilizzo della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità,
DELIBERA
Di approvare, con riferimento al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2002, la proposta formulata dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione greca HTSO, con nota in data 15 novembre 2002, prot. n. GRTN/P2002010737 (prot. Autorità n. 24078 del 18 novembre 2002) che prevede, per il periodo successivo al periodo di applicazione del regolamento transitorio approvato dall'Autorità per l'energia elettrice e il gas con delibera 25 luglio 2002, n. 147/02, e fino al 31 dicembre 2002, l'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia, in applicazione dei medesimi criteri di cui al citato regolamento transitorio;
Di prevedere che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa:
- pubblichi, entro 10 (dieci) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un bando per l'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione tra l'Italia e la Greciaconforme ai criteri di cui al predetto regolamento transitorio ad eccezione dei termini temporali ivi previsti;
- proceda all'allocazione della medesima capacità di trasporto entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del bando ai sensi della precedente lettera a);
- trasmetta, entro la fine di ciascun mese con riferimento al mese precedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente almeno:
- i valori di capacità di trasporto disponibili per l'allocazione;
- i valori di capacità di trasporto richiesta e i valori assegnati al termine delle procedure di allocazione;
- i valori di capacità utilizzata da ciascun soggetto in ciascuna ora, ivi inclusi quelli utilizzati dal medesimo Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Di prevedere che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, sino alla data di allocazione della capacità di trasporto di cui alla precedente lettera b), possa procedere ad utilizzare detta capacità di trasporto per scambi di energia elettrica, rispettando criteri di trasparenza e non discriminazione, tenendo conto delle esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, trasmettendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas adeguata informazione in merito al citato utilizzo.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Regulatory Authority for Energy, Panepistimiou Street 69, 10564 Atene, Grecia.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e di pubblicarlo nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.