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Delibera 25 luglio 2002

Delibera/Provvedimento 147/02

Regolamento transitorio per l'allocazione fino al 31 ottobre 2002 della capacità di trasporto sull'interconnessione tra Italia e Grecia

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 dispone che l'Autorità disciplini modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale;
  • con la delibera 23 maggio 2002, n. 97/02 (di seguito: delibera n. 97/02), l'Autorità ha stipulato un'intesa con la Regulatory Authority for Energy per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Grecia per l'anno 2002, nella quale vengono definiti i criteri sulla base dei quali i gestori delle reti di trasmissione italiano e greco operano per l'allocazione della capacità di trasporto del collegamento Italia-Grecia;

Visti:

  • legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • la delibera n. 97/02;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'approvazione del regolamento transitorio per l'allocazione fino al 31 ottobre 2002 della capacità di trasporto sull'interconnessione tra Italia e Grecia" (PROT.AU/02/208);

Considerato che:

  • nelle osservazioni allegate alla nota in data 2 maggio 2002 (prot. n. AD/P/2002000104, prot. Autorità n. 9302 del 6 maggio 2002), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato che l'entrata in servizio del collegamento in corrente continua tra l'Italia e la Grecia (di seguito: il collegamento Italia-Grecia) è prevista contestualmente all'atto di accettazione dello stesso quale elemento della rete di trasmissione nazionale e che detto atto si perfeziona alla sottoscrizione congiunta del verbale di consegna del citato collegamento da parte del Gestore della rete e della società Terna Spa;
  • con nota in data 1 luglio 2002 (prot. n. AD/P/2002000172, prot. Autorità 2 luglio 2002, n. 13868), il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità un documento recante "Agreement GRTN-HTSO about Managing HVDC Link Italy-Greece, Test Operation Period" concernente la proposta congiunta, da parte del Gestore della rete e dello Hellenic Transmission System Operator (di seguito: HTSO), di un regolamento transitorio per l'allocazione della capacità di trasporto sul collegamento Italia-Grecia fino al 31 ottobre 2002 (di seguito: la proposta di regolamento transitorio); e che il medesimo Gestore, con nota in data 9 luglio 2002 (prot. n. GRTN/P2002002006261, prot. Autorità n. 14637 del 15 luglio 2002), ha trasmesso i chiarimenti richiesti dall'Autorità, con nota in data 8 luglio 2002 (prot. n. PB/M02/2546/mp), in ordine a particolari soluzioni adottate nella proposta di regolamento transitorio;
  • il Gestore della rete, con nota in data 28 giugno 2002 (prot. n. AD/P/2002000140, prot. Autorità n. 13869 del 2 luglio 2002) ha comunicato all'Autorità che in data 27 giugno 2002 sono stati conclusi gli adempimenti tecnici propedeutici all'esercizio del collegamento Italia-Grecia e che nella medesima data il Gestore della rete e la società Terna Spa hanno siglato il verbale di consegna relativo al predetto collegamento;
  • dalla data di entrata in servizio, il collegamento Italia-Grecia costituisce parte integrante della rete di trasmissione nazionale e che, pertanto, il Gestore della rete ha nella propria disponibilità tutti gli strumenti tecnici necessari alla gestione del collegamento medesimo;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Regulatory Authority for Energy in ordine all'eventuale approvazione congiunta con l'Autorità della proposta di regolamento transitorio, ai sensi del punto 5.2 dell'Allegato A alla delibera n. 97/02, espresso con lettera del medesimo organismo in data 22 luglio 2002 (prot. O-1393, prot. Autorità n. 015133 del 23 luglio 2002);

Ritenuto opportuno:

  • rendere operativo il meccanismo di allocazione di cui alla proposta di regolamento transitorio in tempi brevi al fine di garantire la necessaria trasparenza del processo di allocazione dei diritti di trasporto sul collegamento Italia-Grecia;
  • approvare, di concerto con la Regulatory Authority for Energy, la proposta di regolamento transitorio al fine di procedere con l'allocazione della capacità sul collegamento Italia-Grecia, limitatamente ad un periodo temporale con termine al 31 ottobre 2002; e che sia necessario prevedere che il Gestore della rete trasmetta, durante il predetto periodo, rapporti periodici all'Autorità circa l'effettuazione delle procedure di allocazione e l'utilizzo della capacità del collegamento Italia-Grecia;
  • disporre che il Gestore della rete, di concerto con HTSO, predisponga e trasmetta all'Autorità per la sua approvazione un documento che disciplini le procedure di allocazione della capacità di trasporto sul collegamento Italia-Grecia per il periodo successivo al 31 ottobre 2002, conformemente ai criteri riportati nella delibera n. 97/02;

DELIBERA

Di approvare, limitatamente al periodo fino al 31 ottobre 2002, il documento "Agreement GRTN-HTSO about Managing HVDC Link Italy-Greece, Test Operation Period" (in lingua italiana: accordo tra il Gestore della rete e HTSO sulla gestione del collegamento tra Italia e Grecia: periodo di esercizio sperimentale) trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con nota in data 1 luglio 2002 (prot. n. AD/P/2002000172, prot. Autorità 2 luglio 2002, n. 13868) allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), sulla base del quale la medesima società è tenuta ad assegnare ai soggetti che ne fanno richiesta la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con la rete elettrica della Grecia per il predetto periodo.

Di prevedere che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa:

  1. trasmetta, durante il predetto periodo, rapporti con periodicità almeno mensile all'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'esito delle procedure di allocazione e l'utilizzo della capacità assegnata ai soggetti aventi titolo;
  2. di concerto con il gestore della rete greca HTSO, predisponga e trasmetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la sua approvazione un documento disciplinante le procedure di allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con la rete elettrica della Grecia per il periodo successivo al 31 ottobre 2002, conformemente ai criteri riportati nella delibera della medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 maggio 2002, n. 97/02 recante stipula di un'intesa con la Regulatory Authority for Energy per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Grecia per l'anno 2002.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regulatory Authority for Energy, Panepistimiou Street 69, 10564 Atene, Grecia.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e di pubblicarlo nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).