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Scheda tecnica

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio. Modifiche al TIME

11 novembre 2016

Delibera 646/2016/R/eel

11 novembre 2016


in formato pdf 

Con la delibera 646/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva la disciplina tariffaria per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e definisce disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione (smart metering 2G).
Il provvedimento, che segue un ampio processo di consultazione (DCO nn. 267/2016/R/eel e 457/2016/R/eel), fissa i criteri per il riconoscimento dei costi di capitale per i sistemi di smart metering che rispettino i requisiti funzionali e i livelli di performance definiti dalla delibera 87/2016/R/eel, che viene integralmente confermata dopo il periodo di standstill previsto dalle norme comunitarie.
In particolare, la delibera 646/2016/R/eel dettaglia - per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (per quelle con meno punti di prelievo si rimanda al sistema parametrico in fase di definizione) - criteri per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di smart metering 2G per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione fondati su schemi di regolazione incentivante. Per il triennio 2017-2019 tali schemi sono applicati solo alle spese di capitale, mentre a partire dal 2020 il riconoscimento degli stessi costi sarà basato su un approccio fondato sulla spesa totale (Totex).
Come profilo installazione dei misuratori 2G, la delibera prevede l'adozione di un profilo convenzionale per il riconoscimento dei costi definito sulla base del profilo contabile, ottimizzando in tal modo i piani di messa in servizio dei misuratori 2G ed escludendo sovrapposizioni nei riconoscimenti dei costi tra misuratori 1G e misuratori 2G.
La delibera, per la fase di avvio del nuovo quadro di regolazione, definisce due regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di misura:

  • regime specifico per le imprese che avviano il piano di messa in servizio di un sistema di smart metering 2G approvato dall'Autorità;
  • regime transitorio per le imprese che invece non abbiano ancora avviato il piano di messa in servizio di un sistema di smart metering 2G.

Il regime transitorio sarà pienamente efficace a partire dal 2018 e basato su logiche parametriche, mentre per il 2017 sono confermate le attuali disposizioni fondate sul criterio del costo storico rivalutato con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria ammissibile tariffariamente (pari al 105% del valore di investimento lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015).
Il regime specifico previsto per le imprese che avviano la messa in servizio di sistemi di smart metering 2G (conformi ai requisiti e prestazioni previsti dalla delibera 87/2016/R/ eel) si fonda su analisi delle previsioni di spesa, schemi di incentivo all'efficienza e controllo ex-post dell'avanzamento, della spesa e delle performance. In questo contesto, il primo step del processo di riconoscimento dei costi prevede che le imprese debbano predisporre un piano dettagliato di messa in servizio, pubblicarlo e sottoporlo all'approvazione dell'Autorità.
L'Allegato A della delibera 646/2016/R/eel definisce con dettaglio puntuale i contenuti minimi del piano di messa in servizio (ossia gli elementi essenziali che devono essere riportati con riferimento, tra l'altro, ad informazioni sulle funzionalità degli attuali sistemi di smart metering, alle criticità emerse e agli impatti positivi attesi dal piano di sostituzione), le previsioni di avanzamento del processo di sostituzione e della successiva fase di "gestione utenza" e la spesa prevista. Sono definite inoltre le tempistiche di aggiornamento triennale dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G, che hanno un orizzonte di 15 anni, nonché un processo pubblico trasparente e partecipativo di pubblicazione sul sito internet dell'impresa di distribuzione non solo del piano ma anche delle osservazioni dei diversi soggetti interessati allo sviluppo dell'infrastruttura 2G.
Per i distributori che intendono avviare il proprio piano di messa in servizio entro l'anno 2017, detto piano deve essere presentato all'Autorità entro il 31 gennaio 2017 mentre la proposta di piani con avvio previsto nel 2018 è fissata al 30 settembre 2017. Successivamente i piani di messa in servizio dovranno essere presentati entro il 15 maggio precedente l'anno di avvio della messa in servizio.
Il piano di messa in servizio deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, riservata all'Autorità, in cui sono definiti i dettagli di disaggregazione delle spese previste - con obblighi di segnalazione di eventuali ricavi straordinari connessi alla valorizzazione dei cespiti 1G dismessi e delle misure adottate per assicurare il rispetto degli obblighi di unbundling contabile - a garanzia della corretta attribuzione di costi e ricavi e al fine di trattare correttamente eventuali sinergie con altre attività.
E' previsto che il piano venga affiancato da un programma di dettaglio per la fase massiva, con orizzonte semestrale (e aggiornamento almeno semestrale), in cui siano indicati i territori interessati dall'installazione, con relativo cronoprogramma di messa in servizio.
Il provvedimento disciplina, quindi, il procedimento di analisi per approvazione del piano da parte dell'Autorità, che può avvenire secondo un percorso abbreviato (fast track), che prevede una decisione rapida (entro 90 giorni) nel caso in cui la spesa di capitale complessiva prevista dall'impresa per l'orizzonte di piano (15 anni) risulti inferiore alla spesa di riferimento definita dall'Autorità in base a all'ipotesi controfattuale di messa in servizio di sistemi 1G; in sostanza possono accedere al fast track le imprese che prevedono una spesa tale da garantire la sostanziale invarianza tariffaria delle tariffe relative al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione. In mancanza di questo requisito, il piano viene esaminato con un percorso ordinario, più lungo e più analitico.
Per quanto concerne i meccanismi di riconoscimento dei costi, la deliberazione introduce una marcata innovazione nella regolazione, avviando l'adozione di schemi incentivanti, focalizzati solo sulle spese di capitale fino al 2019, dando continuità nel medesimo periodo alla logica di trattamento incentivante delle spese operative fissato con deliberazione 654/2015/R/eel, e basati sulla matrice di incentivi "IQI".
La matrice IQI, che potrà essere oggetto di successive revisioni in considerazione anche dell'innovazione tecnologica, definisce il valore degli incentivi da riconoscere alle imprese per le diverse combinazioni di  spesa effettiva sostenuta dal distributore e spesa prevista dal Regolatore. Tale matrice combina un incentivo all'efficienza, orientato a premiare (o viceversa penalizzare) l'impresa nel caso di spesa effettiva inferiore (o, rispettivamente, superiore) rispetto a quella prevista (sharing), e un meccanismo orientato a indurre l'impresa a fornire una previsione di spesa veritiera (additional income).
Le nuove logiche di riconoscimento dei costi sono coordinate con la vigente regolazione tariffaria, prevedendo che la spesa di capitale riconosciuta per ciascun anno vada ad incrementare il livello del capitale investito ai fini regolatori e concorra alla determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento. Come anticipato in consultazione, la copertura dei costi di capitale è assicurata secondo un piano di ammortamento a rata costante (rate posticipate, considerando un orizzonte temporale coerente con la vita utile regolatoria dei misuratori, pari a 15 anni).
Tra i principi generali del provvedimento, è esplicitato che i criteri di remunerazione previsti dalla delibera implicano il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G e della tempistica di messa a regime, come definita dall'Autorità con l'allegato B alla delibera 87/2016/R/eel. A tal fine, il provvedimento prevede la sistematica messa a disposizione, da parte dell'impresa distributrice, di specifiche informazioni utili a verificare l'andamento del piano e il rispetto delle performance attese.
Il provvedimento, infine, introduce meccanismi di controllo dell'avanzamento dei piani delle imprese, prevedendo meccanismi di decurtazione dei riconoscimenti tariffari nel caso di mancato raggiungimento di almeno il 95% del target di avanzamento fissato dalla stessa impresa.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

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