Scheda tecnica
Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
Delibera 490/2019/I/eel
27 novembre 2019
Con la delibera 490/2019/I/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) rende note alle Regioni alcune indicazioni propedeutiche al successivo rilascio del parere sugli schemi di legge regionali in merito ai canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).
In particolare, l'Autorità precisa, innanzitutto, che il parere che verrà rilasciato sarà limitato alla sola componente variabile del canone in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità.
Inoltre, l'Autorità prevede di esercitare le proprie funzioni consultive secondo un modello avente due fasi:
- una ex ante, in cui l'Autorità enuncia criteri generali di valutazione (cd. linee guida) che possono essere d'aiuto alle Regioni nel predisporre gli schemi di legge regionale. La definizione di linee guida può avere il vantaggio di uniformare le valutazioni ed, eventualmente, anche le scelte operate dalle singole Regioni, evitando quindi che esse adottino soluzioni molto diverse che possono comportare impatti differenti su impianti idroelettrici simili o identici a parità di utilizzo e risultare distorcenti degli esiti dei mercati energetici;
- una ex post, in cui l'Autorità esprime il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale (con tempi molto rapidi qualora le scelte della Regione siano coerenti con le linee guida dell'Autorità).
Al riguardo, la delibera 490/2019/I/eel già riporta in allegato le linee guida che:
- forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere. Esse - essenzialmente - forniscono indicazioni relative alla correlazione della parte variabile del canone con le quantità di energia elettrica effettivamente immesse in rete (o prodotte, nel caso in cui vi sia un consumo in sito diverso dai servizi ausiliari) e con i prezzi zonali.
- riportano alcune considerazioni, ancorché non esplicitamente richiesto dalla richiamata disposizione normativa, in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, ("Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione"). Queste considerazioni sono presentate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera, ma non rilevano ai fini dei singoli pareri che verranno successivamente espressi.
Infine, la delibera 490/2019/I/eel definisce le tempistiche in merito al successivo rilascio dei pareri:
- 20 giorni dalla data di ricevimento dello schema di legge regionale, nel caso in cui siano rispettate le linee guida nelle parti che rilevano per il parere;
- 40 giorni dalla data di ricevimento dello schema di legge regionale, negli altri casi.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale