Scheda tecnica
Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione. Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G
Consultazione 100/2019/R/eel
20 marzo 2019
Con il documento di consultazione 100/2019/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti riguardo all'aggiornamento delle modalità di riconoscimento dei costi relativi a sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione per il periodo 2020-2022.
In particolare, il DCO 100/2019/R/eel valuta:
- l'opportunità di introdurre obblighi relativi alle tempistiche dei sistemi di smart metering 2G a cui sarebbero soggette le imprese distributrici che non hanno ancora avviato il proprio piano di messa in servizio, allo scopo di evitare discriminazioni tra clienti a livello nazionale.Ciò prospettando che:
- per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti, la fase massiva possa essere avviata non oltre il 2022, e debba essere terminata entro il 2025;
- per le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti, la data ultima per la fase massiva di messa in servizio possa essere il 31 dicembre 2026;
- la possibilità di modulare le disposizioni delle direttive 2G relative al "piano convenzionale", al fine di ridurre il rischio "Paese a due velocità" nell'installazione dei sistemi di smart metering 2G. Ciò introducendo una nuova modalità di calcolo del piano convenzionale per le nove imprese distributrici con più di 100.000 clienti che devono ancora presentare il piano di messa in servizio;
- l'introduzione di margini di flessibilità utili a promuovere sostituzioni massive al posto delle più costose sostituzioni individuali, per minimizzare gli extra-costi che potrebbero determinarsi per effetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 93/2017 in tema di verificazione quindicennale dei misuratori di energia elettrica installati dal 2007, con l'omologazione prevista dalla direttiva MID (misuratori "post-MID").
A tal fine, l'Autorità auspica che possa essere estesa le facoltà delle Autorità amministrative indipendenti di stabilire deroghe in tema di scadenza della verificazione periodica anche ai misuratori "post-MID"; - per il triennio 2020-22, le possibilità di aggiornare e semplificare le disposizioni delle direttive 2G (con particolare riferimento all'ipotesi "controfattuale" utilizzata per l'ammissione al percorso abbreviato delle imprese che avviano in tale triennio il proprio piano di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G), anche per tener conto del nuovo contesto che evidenzia la progressiva indisponibilità di misuratori 1G. Ciò prevedendo:
- una soglia unica e semplificata di ammissione al fast track per tutte le imprese distributrici con un numero di clienti superiore a 100.000, di valore compreso tra 120 e 130 euro/misuratore 2G, tale da garantire una sostanziale invarianza tariffaria nel servizio di misura;
- un eventuale trattamento ad hoc per imprese che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali.
- se introdurre disposizioni per la quantificazione delle penalità da applicare in caso di mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G fissati dalla delibera 87/2016/R/eel. Ciò:
- dimensionando tale penalità ad un valore pari allo 0,2-0,4% della spesa di capitale annua riconosciuta per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento del livello obiettivo (separatamente per i diversi livelli di servizio considerati);
- prevedendo l'introduzione di un tetto massimo di penalità del 10% della spesa di capitale annua media attesa negli anni di fase massiva, e di un tetto massimo di penalità pluriennale pari al 30% della spesa di capitale annua media attesa nei medesimi anni.
- di semplificare - e ove necessario chiarire - alcune altre disposizioni delle direttive 2G.
Nel dettaglio, tali aspetti riguardano: le scadenze (31 agosto 2019 anziché 15 maggio 2019) per le richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI), da presentare all'Autorità per le imprese che intendono avviare il proprio piano di messa in servizio nel 2020; i contenuti dei piani di messa in servizio; le tempistiche di dettaglio per la messa a regime.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 26 aprile 2019.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale