Scheda tecnica
Esclusione dagli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo e per i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124
Delibera 15/2018/R/com
19 gennaio 2018
Con la delibera 15/2018/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) aggiorna le disposizioni in materia di separazione (unbundling) funzionale nel settore elettrico, in attuazione della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).
In particolare, la delibera 15/2018/R/com adegua il Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF) e il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), disponendo l'esclusione dagli obblighi di separazione funzionale per:
- i distributori di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo (pdr), non beneficiari di integrazioni tariffarie;
- i gestori di sistemi di distribuzione chiusi (SDC).
Pertanto, nel nuovo quadro regolatorio, l'obbligo di invio telematico delle Informazioni di stato in materia di separazione funzionale:
- permane nei confronti dei distributori di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo (anche per permettere loro di comunicare all'Autorità l'applicazione del caso di esclusione introdotto dalla delibera);
- non viene, invece, previsto per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi (in quanto questi sono censiti in maniera separata nell'anagrafica operatori dell'Autorità).
Gli obblighi in materia di separazione (unbundling) contabile previsti dal TIUC rimangono immutati, sia per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 pdr che per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale