Scheda tecnica
Affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell’energia elettrica, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, Sez. II., 1629/16, nonché integrazioni della medesima disciplina nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale
Delibera 376/2017/R/com
26 maggio 2017
Con la delibera 376/2017/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce alcuni affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail, integrandola e coordinandola riguardo all'energia elettrica e al gas naturale.
In particolare, la delibera 376/2017/R/COM:
- rinnova la disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica (già dettata dalla delibera 258/2015/R/com), con particolare riguardo all'estensione della disciplina degli indennizzi a carico dell'impresa di distribuzione e alla sospensione della fatturazione del servizio di trasporto in presenza di inadempimenti ritenuti più gravi nonché alla successiva fatturazione per il periodo di ritardo nell'esecuzione dell'intervento (riferita al 50% dei corrispettivi per il servizio di trasporto), essendo state sanate (con il documento di consultazione 712/2016/R/com) le carenze di natura partecipativa riscontrate dal Tar Lombardia, con sentenza 6 settembre 2016, Sez. II, n. 1629;
- prevede la possibilità di derogare, fino al 31 dicembre 2018, dall'applicazione del meccanismo di fatturazione del servizio di trasporto in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi applicando una disciplina semplificata consistente nel continuare a fatturare, in acconto, il servizio di trasporto per il periodo in cui il distributore risulta inadempiente e, successivamente, emettere una fattura di rettifica che restituisca al venditore, con riferimento al periodo di ritardo, un ammontare pari al 50% dei corrispettivi del servizio di trasporto maggiorato del Tasso di riferimento fissato dalla BCE;
- definisce una disciplina di dettaglio circa gli effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo sulle richieste di attivazione della fornitura, stabilendo che l'eventuale attivazione di un punto di riconsegna nella titolarità del cliente per il quale è stato eseguito un intervento di interruzione è subordinata al pagamento dei costi non ancora pagati;
- rivede le modalità di applicazione degli indennizzi in caso di mancata comunicazione degli esiti dell'intervento di chiusura, con particolare riferimento ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, al fine di garantire una loro corretta applicazione.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.