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Scheda tecnica

Definizione delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016. Inquadramento e linee d’intervento

Documento di consultazione 281/2017/R/idr

20 aprile 2017

 formato pdf 

Con il documento di consultazione 281/2017/R/idr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti per la definizione delle modalità di trasferimento degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico, in adempimento a quanto previsto dal decreto legge n. 243/2016 (c.d. "d.l. Mezzogiorno"), individuando - quali gestori interessati dal provvedimento finale - gli operatori che erogano il servizio di fognatura e/o depurazione negli agglomerati oggetto di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea[1] non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali.

Il documento illustra gli orientamenti per il trasferimento dei suddetti importi, tenendo conto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori interessati, e, in particolare, presenta orientamenti in ordine ai seguenti aspetti:

 

  • Ambito di applicazione Al fine di individuare i gestori tenuti al trasferimento degli importi alla contabilità speciale del Commissario unico, l'Autorità intende richiedere agli Enti di governo dell'ambito - o agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale - di trasmettere (tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento finale) gli esiti della ricognizione condotta sugli agglomerati oggetto di infrazione appartenenti all'ATO di pertinenza, indicando gli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016 ed esplicitando in particolare quelli in cui per la realizzazione degli interventi necessari ad adeguarsi alle citate sentenze di condanna sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali".
  • Esplicitazione degli interventi e delle relative risorse L'Autorità è orientata a prevedere che, coerentemente con quanto già contenuto nella programmazione di ambito esistente, le prime informazioni richieste siano enucleate nell'ambito di specifiche categorie di criticità infrastrutturali già previste ai fini delle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, ai sensi del MTI-2. Nel caso in cui almeno un agglomerato in infrazione ricada nel territorio di competenza di un Ente di governo di ambito che si trovi nell'impossibilità di esplicitare, nella programmazione vigente, gli interventi necessari al superamento delle richiamate criticità, risulterà imprescindibile una valutazione del sistema di priorità adottato nella selezione degli interventi. Ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico, l'Autorità è dunque orientata a prevedere che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato, siano tenuti a esplicitare, alla luce delle informazioni, dei dati e degli atti elaborati per la definizione del programma degli interventi come richiesto ai sensi del MTI-2:
    • l'estrapolazione del cronoprogramma degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l'adeguamento degli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016;
    • la quantificazione del fabbisogno degli investimenti (per i quali sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali") relativo alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
    • l'indicazione delle fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico.
  • Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario Unico L'Autorità è orientata a prefigurare modalità diverse di trasferimento di risorse in ragione delle condizioni tecniche e gestionali riscontrate nei singoli agglomerati in infrazione, individuando tre principali casistiche:
    • caso 1: il gestore con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente è già operativo e sta rispettando il cronoprogramma degli interventi stabiliti dal competente Ente di governo dell'ambito. In tal caso il Commissario potrebbe limitarsi a svolgere funzioni di coordinamento delle attività che il gestore continuerebbe ad effettuare per la completa realizzazione degli interventi e troverebbero applicazione modalità di gestione delle risorse in grado di garantire la continuità delle attività in corso;
    • caso 2: il gestore conforme, non sta svolgendo le attività  necessarie, ovvero le medesime non sono previste nel cronoprogramma degli interventi. In tal caso il Commissario potrebbe svolgere, oltre ai compiti di coordinamento, anche quelli di realizzazione degli interventi e, con riferimento alle risorse, alla luce di una integrazione della programmazione limitatamente agli agglomerati in oggetto, l'Autorità intende definire modalità di trasferimento delle eventuali risorse alla contabilità speciale del Commissario, tenendo conto della quota parte di specifiche componenti tariffarie;
    • caso 3: l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente individuato con legge regionale, risulta inadempiente ai propri obblighi di affidamento del servizio, ovvero a quelli di predisposizione tariffaria e, conseguentemente, il gestore cessato ex lege non sta svolgendo le attività necessarie a superare le non conformità. In tal caso il Commissario svolgerebbe compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi, potendo assumere, altresì, il ruolo di soggetto competente alla predisposizione tariffaria, provvedendo contestualmente ad adottare - con riferimento alle criticità per il cui superamento è chiamato ad operare - il pertinente Piano degli investimenti e il conseguente Piano economico finanziario coerentemente redatto in analogia allo "Schema regolatorio virtuale" previsto dal MTI-2. In tal caso, il Commissario diverrebbe anche il soggetto titolare della gestione di impianti e/o infrastrutture di fognatura e/o depurazione, corrispondente alla definizione di gestore-grossista, e le modalità di trasferimento delle eventuali risorse previste dalla regolazione alla contabilità speciale del Commissario unico, saranno definite tenendo conto delle componenti tariffarie quantificate nel pertinente schema regolatorio.

 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 28 aprile 2017.



(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


[1] Sentenze di condanna pronunciate il 19 luglio 2012 (in causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (in causa C-85/13).

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