Scheda tecnica
Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi
Delibera 810/2016/R/com
28 dicembre 2016
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Con la delibera 810/2016/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta interventi urgenti a tutela delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e dispone misure di anticipazione finanziaria al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) e delle imprese di vendita di energia elettrica e gas, compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.
Il provvedimento - che segue le delibere nn. 474/2016/R/com, 618/2016/R/com (integrata dalla 619/2016/R/com) e 726/2016/R/com con cui l'Autorità ha spontaneamente adottato primi provvedimenti d'urgenza a favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del giorno 24 agosto e successivi (sia del 24 agosto che del 26 ottobre e seguenti), sospendendo i termini di pagamento delle fatture - dà attuazione alle prime disposizioni previste dall'art 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229). In particolare, con la delibera 810/2016/R/com, l'Autorità provvede a:
- individuare puntualmente i soggetti beneficiari del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture;
- nelle more dell'adozione delle agevolazioni previste dall'articolo 48, comma 2, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, fissare in sei mesi il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, chiarendo che deve considerarsi inclusa anche la sospensione del pagamento dei corrispettivi di attivazione, riattivazione e disattivazione della fornitura oltre che dei contributi di allacciamento;
- vietare, nel periodo di cui alla precedente lettera b), la sospensione delle forniture per morosità degli utenti e dei clienti finali;
- attivare, tramite la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, meccanismi finanziari a supporto dei gestori del SII e degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e gas nelle aree colpite del terremoto, qualora la sospensione dei termini di pagamento delle fatture comporti una significativa riduzione del fatturato, tale da poter determinare criticità finanziarie a carico dei medesimi soggetti;
- differire gli obblighi posti a carico dei gestori del SII - la cui sede legale o operativa sia posta nel cratere degli eventi sismici - in materia di separazione contabile, qualità contrattuale e misura d'utenza e le eventuali scadenze previste dal Testo Integrato unbundling contabile (TIUC), dal Testo integrato qualità contrattuale del SII (RQSII) e dal Testo integrato servizio di misura nel SII (TIMSII) per adempiere ai summenzionati obblighi;
- differire le tempistiche previste dall'Autorità per quanto attiene al monitoraggio della qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas , fatturazione, unbundling, raccolta dati venditori prevista dal Testo integrato compensazione della spesa dei clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), ecc;
- disporre che le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas e i venditori di tali settori possano definire criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni commerciali per le quali, a causa degli eventi sismici, non siano rispettati gli standard definiti dall'Autorità;
- differire, nell'ambito della disciplina del sistema indennitario, i termini di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi CMOR a carico degli esercenti la vendita entranti;
- dettare alcune previsioni in tema di capacità di trasporto gas al fine di prevenire l'insorgere di oneri in capo alle imprese di vendita non recuperabili dai clienti finali, prevedendo la possibilità per gli utenti del trasporto di ridurre la capacità di trasporto loro conferita per l'anno termico in corso presso i punti di riconsegna della rete di trasporto situati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici;
- prevedere una deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 13 del TIBEG per garantire l'ammissione e il rinnovo in continuità del bonus gas e del bonus elettrico ai clienti economicamente svantaggiati, che siano temporaneamente residenti in altre abitazioni o in moduli abitativi temporanei a causa dell'inagibilità parziale o totale della loro abitazione di residenza sita nei Comuni interessati dagli eventi sismici.
Con la delibera 810/2016/R/com, l'Autorità infine avvia un procedimento finalizzato a disciplinare con successivi provvedimenti:
- l'introduzione di agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- l'introduzione di misure perequative a favore dei gestori del SII finalizzate a garantirne l'equilibrio economico finanziario, qualora la sospensione dei termini di pagamento e gli ingenti investimenti che questi dovranno sostenere per ripristinare l'erogazione del servizio ne possano compromettere l'equilibrio economico finanziario;
- le modalità e i termini di restituzione alla Cassa delle somme anticipate;
- la definizione delle modalità di gestione di eventuali incrementi di capacità di trasporto conseguenti alla riattivazioni di punti di riconsegna a clienti finali chiusi a seguito dell'evento sismico;
- l'aggiornamento delle componenti tariffarie UC3, UG1, ed UI1.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.