Scheda tecnica
Revisione delle disposizioni in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo
Delibera 758/2016/R/eel
16 dicembre 2016
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Con la delibera 758/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva la revisione delle disposizioni in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, precedentemente definite dalla delibera ARG/elt 168/11.
La delibera, in esito alle osservazioni emerse nella consultazione svolta (499/2014/R/eel), in particolare prevede di:
- calcolare, nell'ambito del regime parametrico di perequazione specifica, l'effetto della variabile esogena densità d'utenza sulla base dell'intera lunghezza della rete di distribuzione BT e MT, e non solo della lunghezza delle dorsali;
- tener conto dell'acquisizione da parte delle imprese, del ramo di distribuzione da soggetti terzi, effettuata successivamente al 2008;
- ammettere al regime imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, costituitesi successivamente all'anno 2008 ma comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11, purché le stesse abbiano già presentato istanza ai sensi della deliberazione 267/2012/R/eel;
- riconoscere a titolo definitivo gli importi di perequazione alle imprese che abbiano ceduto, dopo il 2008, il ramo di distribuzione a soggetti terzi, in particolare ad operatori di maggiori dimensioni, pur in assenza della prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplificato di perequazione specifica;
- riconoscere gli importi di perequazione a titolo di incentivo all'aggregazione tra imprese di distribuzione, anche alle imprese che abbiano ceduto a terzi la sola gestione della rete di distribuzione;
- riconoscere, al fine di promuovere l'aggregazione delle imprese di distribuzione di minore dimensione, gli importi di perequazione specifica aziendale calcolati con modalità parametrica fino a tutto il 2017 alle imprese ammesse al regime, pur in assenza della prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplificato, sempre che entro tale anno abbiano già ceduto o procedano a cedere ad un altro distributore la proprietà della rete di distribuzione;
- riconoscere, altresì, alle suddette imprese un importo una tantum pari ad una quota riferibile al costo operativo del ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe obbligatorie nell'ultimo anno di attività.
La delibera, con riferimento al regime semplificato di perequazione specifica aziendale, prevede inoltre che:
- in un'ottica di semplificazione amministrativa e al fine di dare certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti istruttori di perequazione specifica aziendale, le imprese ammesse al regime, che evidenzino uno scostamento parametrico positivo, possano vedersi riconosciuti a titolo definitivo gli importi spettanti per il periodo 2008-2015, previa rinuncia al proseguimento delle istruttorie ai fini del regime semplificato, a partire dal 2012;
- alle imprese, ammesse al regime, che decidano di proseguire l'istruttoria ai fini del regime semplificato per gli anni dal 2012 in poi, vengano riconosciuti gli importi calcolati con modalità parametrica per il periodo 2008-2011, a titolo provvisorio a valere sui risultati finali di perequazione specifica aziendale.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.