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Scheda tecnica

Fatturazione e regole di rateizzazione: modifiche alla disciplina definita dalla deliberazione dell’Autorità 463/2016/R/com

Delibera 738/2016/R/com

09 dicembre 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 738/2016/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico apporta modifiche alle regole di fatturazione e di rateizzazione stabilite nel:

 

  • Testo integrato sulla fatturazione del servizio di vendita al dettaglio (TIF), ed alla stessa delibera 463/2016/R/com alla quale è allegato;
  • Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
  • Testo integrato per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo 2017-2019 (TIME);
  • Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

 

In particolare, la delibera 738/2016/R/com, oltre a correggere alcuni errori materiali, modifica le regole:

  1. di periodicità fatturazione e contabilizzazione dei consumi:
    1. Periodicità: Possibilità, anche con riferimento al servizio di tutela, di aumentare la frequenza di fatturazione (di norma quadrimestrale) per i clienti del gas con consumi inferiori a 500 Smc/anno (Rif: TIF, art 4; tabelle 2 e 3).
    2. Fatturazione in anticipo: Viene permessa la deroga al divieto di fatturazione di consumi successivi alla data di emissione della fattura in presenza di determinate condizioni (Rif: TIF, art. 6.5 e 6.8, lettera d)).
    3. Fatturazione mista: Specificazione che il divieto di aggiungere consumi stimati dopo un'autolettura si applica ai soli casi di autoletture acquisite in finestra (Rif: TIF, art 6.6, lettera b)). Eliminazione del divieto di aggiungere consumi stimati nella prima fattura che segue un blocco di fatture (Rif: TIF, art. 6.6, lettera c)).
  2. di autolettura:
    1. Trasmissione dal venditore: Viene esplicitato che l'autolettura deve essere trasmessa da parte del venditore al distributore entro e non oltre 4 giorni lavorativi dall'acquisizione (Rif: TIF, art 7.2, lettera d)).
    2. Finestra: Si prevede la possibilità per il venditore di acquisire autoletture comunicate dai clienti finali in periodi extra-finestra, anche in casi diversi da quelli già previsti (tramite reclami o segnalazioni telefoniche), (Rif: TIF, art 8)
    3. Rettifica: Si consente ai venditori, nei casi di autoletture comunicate tramite reclamo scritto o segnalazione telefonica, di emettere una fattura immediata di rettifica anche senza aspettare l'esito della validazione del distributore (che comunque dovrà essere richiesta), (Rif: TIF, art 9).
    4. Trasmissione tardiva: Si prevede esplicitamente che in caso di trasmissione tardiva del dato di autolettura da parte del venditore al distributore, quest'ultimo non è tenuto a procedere alla validazione (Rif: TIVG, art 16; TIME, art 15).
  3. sugli indennizzi:
    1. Cause di esclusione dal pagamento dell'indennizzo: Vengono integrate contemplando anche le cause imputabili a terzi (Rif: TIF, art 15.2, lettera a));
    2. Data a partire dalla quale decorrono i 6 mesi per il pagamento degli indennizzi su fatture di periodo (Rif: TIF, art 15.3, lettera a));
    3. Causale da indicare per ciascun indennizzo nella fattura che lo contiene (Rif: TIF, art 15.3, lettera b)).
  4. sulla rateizzazione:
    1. Mercato libero: Viene chiarito l'ambito di applicazione delle casistiche di rateizzazione da applicare obbligatoriamente anche nel mercato libero, ponendolo uguale a quello del TIF (Rif: delibera 463/2016/R/com, punto 11).
    2. Blocco fatturazione e fatturazione anomala. Vengono dettagliate le regole di rateizzazione per le casistiche di rateizzazione aggiunte dalla 463/2016/R/com, (Rif: TIV, art 13bis; rif: TIVG, art 12bis).
  5. di entrata in vigore:
    1. Contratti in essere. Vengono fornite disposizioni relative a specifici obblighi informativi per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del TIF (Rif: delibera 463/2016/R/com, punto 14). 5.2.    Efficacia. Viene dettagliata l'efficacia delle disposizioni del TIF e della delibera 463/2016 (Rif: delibera 463/2016/R/com, punto 15, lettere a) e b)) prevedendo in particolare che:
    2. tutte le previsioni abbiano efficacia dall'1 gennaio 2017, con riferimento alle fatture di periodo contabilizzanti solo consumi successivi a tale data;
    3. per le fatture di periodo contenenti sia consumi precedenti l'1 gennaio 2017, sia consumi successivi a tale data, che i venditori possano applicare la disciplina regolatoria antecedente l'entrata in vigore del TIF purché tali fatture siano emesse entro e non oltre il 31 maggio 2017.
    4. Gradualità di applicazione dell'indennizzo exart. 17 del TIF. Previsione per tutto il 2017, che l'indennizzo di cui all'articolo 17 si applichi dopo 3 mesi consecutivi di dati stimati (Rif: delibera 463/2016/R/com, punto 15, lettera c)).
  6. sull'ambito di applicazione:
    1. Ultima istanza: E' stabilita l'esclusione dall'ambito di applicazione dei clienti serviti nei regimi di ultima istanza (salvaguardia, FUI e default distribuzione), (Rif: TIF, art 2).


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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