Scheda tecnica
Affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale. Ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, sez. II, 1629/16
Consultazione 712/2016/R/com
02 dicembre 2016
in formato pdf
Con il documento di consultazione 712/2016/R/COM, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito all'adozione di ulteriori provvedimenti regolatori volti a modificare e integrare l'attuale disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, n. 1629/2016.
In particolare, nel documento vengono presentati orientamenti in merito:
- alla rinnovazione della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica, con riferimento ad alcune specifiche previsioni dell'allegato A (di seguito TIMOE)[1] della delibera 258/2015/R/com, legate, tra l'altro, all'estensione della disciplina degli indennizzi a carico dell'impresa di distribuzione e alla sospensione dei termini di corresponsione del servizio di trasporto in presenza degli inadempimenti ritenuti più gravi. Tali previsioni sono state oggetto di un ricorso presentato da un'impresa di distribuzione, parzialmente accolto dal Tar Lombardia (con sentenza 6 settembre 2016, Sez. II, n. 1629)esclusivamente in riferimento alle doglianze di natura procedurale, per carenti garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione. Nel merito delle misure censurate, invece, il giudice ha ribadito la loro legittimità. Quindi, l'Autorità dà ottemperanza alla sentenza del Tar ponendo in consultazione una disciplina di analogo contenuto delle disposizioni del TIMOE annullate per difetto di istruttoria. L'orientamento esposto è ritenuto opportuno in quanto:
- permette di mantenere analoghe disposizioni regolatorie per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, atteso che per quest'ultimo la disciplina, entrata in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione 258/2015/R/com, non è stata oggetto di ricorso alcuno, senza che, peraltro, siano state ravvisate particolari problematiche;
- a partire dal mese di maggio 2015, il comparto delle imprese di distribuzione di energia elettrica ha già sostenuto, nel suo complesso, investimenti per implementare le disposizioni successivamente impugnate e annullate con la sopramenzionata sentenza per motivi che, come ricordato, non inficiano la sostanza delle medesime.
- all'affinamento delle attuali previsioni inerenti al mercato della vendita al dettaglio nel gas naturale per tenere conto di alcune richieste di chiarimento pervenute, in materia di:
- attivazione dei servizi di ultima istanza (FUI e FDD) per punti di riconsegna sui quali era presente un'impresa esercente i servizi energetici al fine della corretta individuazione del soggetto, a favore del quale si deve attivare il servizio medesimo;
- possibile avvio di una sperimentazione a favore delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti particolarmente critici (in termini di livello di accessibilità del punto di riconsegna oltre che dalla tipologia di misuratore installato) per i quali il numero di esiti positivi dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità è insoddisfacente e in diminuzione. Nell'ambito di tale sperimentazione si darebbe alle imprese di distribuzione la possibilità di presentare all'Autorità proposte di piano migliorativo della regolazione; in tale contesto si consultano i criteri di individuazione degli impianti particolarmente critici, gli elementi costitutivi delle proposte e le possibili evoluzioni della regolazione a seguito dell'accettazione dei piani migliorativi.
- I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte entro il 9 gennaio 2017.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Trattasi di: art. 12; art. 11, comma 2; art. 5, comma 1.