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Scheda tecnica

Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale. Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi, a partire dall’1 ottobre 2016

338/2016/R/gas

24 giugno 2016

 testo in formato pdf 

Con il documento per la consultazione 338/2016/R/GAS l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha pubblicato i propri orientamenti in merito alle modifiche alla disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza (SUI) - che comprendono il servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default di distribuzione - per il settore del gas naturale, al fine di incrementarne l'efficienza e favorire la partecipazione alle procedure concorsuali per la selezione dei soggetti a partire dall'1 ottobre 2016.

Dopo aver tratteggiato brevemente il contesto normativo di riferimento, il documento affronta in primis alcune modifiche regolatorie per il corretto espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori del SUI. Sul punto vengono prospettate alcune modifiche finalizzate ad incentivare la partecipazione degli esercenti alle procedure volte ad individuare i fornitori di ultima istanza (FUI) e i fornitori del servizio di default di distribuzione (FDD) che saranno responsabili dei servizi a partire dal mese di ottobre 2016. Gli orientamenti evidenziati sono finalizzati ad integrare, compatibilmente con gli indirizzi che verranno emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico e in coerenza con quanto definito nel passato, i criteri già stabiliti dall'Autorità in merito; in particolare con specifico riferimento a:

 

  • le modalità di individuazione delle aree geografiche di svolgimento dei servizi - a riguardo, l'Autorità ritiene opportuno confermare il mantenimento della coerenza tra le aree geografiche di entrambi i servizi e prospetta differenti soluzioni per la configurazione delle stesse aree che permettano di perseguire obbiettivi di massima omogeneità, aumento della concorrenza e  riduzione del rischio di mancata assegnazione dei servizi;
  • i requisiti di ammissione alle procedure - l'Autorità intende integrare i requisiti e gli obblighi in tema di costituzione di una fideiussione già previsti, adottando requisiti di onorabilità per gli amministratori e i legali rappresentanti, dell'impresa di vendita;
  • le informazioni propedeutiche alla partecipazione alle procedure - in merito, l'Autorità intende rendere disponibili ai soggetti interessati le informazioni relative alla "dimensione storica" del servizio erogato (relative, ad esempio al numero medio di punti serviti e al tempo medio di permanenza nel servizio), prevedendo altresì che per le procedure relative al FUI tali informazioni debbano riferirsi alla condizione di disalimentabilità o non disalimentabilità dei clienti finali.
  • Inoltre, il documento riporta specifici aspetti relativi alla durata dei servizi (che, con riferimento al FUI viene definita dal Ministero) tratteggiando in particolare le possibilità di fissare la durata dei SUI - nel caso in cui il quadro normativo attualmente in evoluzione previsto nel disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (AS 2085). confermasse la cessazione dei servizi di tutela a partire dall'1 gennaio 2018 -  tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017.  Rispetto a tale possibilità, che per il FUI dovrà comunque essere valutata nell'ambito degli indirizzi che verranno definiti dal Ministero, l'Autorità intende sottolineare come la definizione di un periodo di fornitura differente rispetto al passato e non coincidente con gli anni termici del servizio di trasporto gas non sembra destare particolari preoccupazioni. Qualora, invece, la cessazione dei regimi di tutela di prezzo fosse posticipata, l'Autorità evidenzia come dovrà essere opportunamente valutato se aumentare la durata dei SUI fino alla data della suddetta cessazione o, in alternativa, fissare la suddetta durata per un anno termico ed effettuare ulteriori considerazioni nell'ambito delle successive procedure concorsuali.

Il documento descrive inoltre modifiche e integrazioni alla regolazione in materia, volte a ridurre la "potenziale permanenza" dei clienti finali nei servizi di ultima istanza. Sul punto l'Autorità, oltre a  prospettare per il futuro interventi di riduzione delle attuali tempistiche di attivazione e cessazione dei servizi stessi, dettaglia interventi che potrebbero essere implementati a partire dal mese di ottobre 2016. Nella fattispecie, l'Autorità sarebbe orientata a modificare la regolazione esistente in tema di condizioni economiche attualmente applicate al fine di incentivare l'uscita repentina dei clienti finali dai SUI, limitando, al contempo, almeno nei primi mesi successivi all'attivazione dei servizi, il prezzo di fornitura applicato ai clienti medesimi.
L'Autorità ritiene inoltre necessario modificare la regolazione vigente relativamente alle iniziative previste in capo all'impresa di distribuzione in caso di mancata disalimentazione dei punti di riconsegna disalimentabili non morosi forniti nell'ambito del FDD dopo cinque mesi dall'attivazione per cause diverse dalla morosità .
Infine, il documento dettaglia le modalità operative di accesso al FUI da parte del cliente finale a cui viene rifiutata la voltura, a completamento di quanto previsto nella delibera 102/2016/R/com.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 18 luglio 2016.



La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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