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Scheda tecnica

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e in seguito alla nuova sentenza 2457/2016 del Consiglio di Stato

Delibera 333/2016/R/eel

24 giugno 2016

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Con la delibera  333/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la regolazione da attuare agli sbilanciamenti effettivi nel periodo luglio 2012- settembre 2014, in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e  2457/2016, che hanno annullato la previgente regolazione.

In particolare la delibera da seguito agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 623/2015/R/eel prevedendo che per i ricalcoli dei corrispettivi di sbilanciamento nel periodo luglio 2012- settembre 2014 gli utenti possano scegliere se ricorrere alla disciplina standard o a quella alternativa.

In particolare la disciplina standard prevede il ripristino della regolazione che era stata annullata dal Tar per difetto di consultazione, e cioè che:

  1. per il periodo luglio 2012 - maggio 2013 siano escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria;
  2. per il mese di giugno 2013 siano escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali;
  3. per il periodo luglio 2013 - settembre 2014 siano escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna.

La disciplina alternativa, invece, prevede l'applicazione della disciplina in vigore antecedentemente al primo intervento dell'Autorità nel 2012.

La delibera 333/2016/R/eel definisce, quindi, le procedure e le tempistiche per la scelta fra disciplina standard e disciplina alternativa (in questo caso comunicazione all'Autorità entro il 2 settembre 2016), affidando alla Direzione Mercati il compito di verificare su un campione di 10 utenti del dispacciamento che abbiano presentato istanza per la disciplina alternativa, l'effettiva correttezza della programmazione prevedendo, in caso di condotte non conformi, per i semestri in cui tali condotte siano state poste in essere, il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento con l'applicazione della disciplina standard.

Infine si prevede che Terna effettui i conguagli  dei corrispettivi di sbilanciamento entro il 1 novembre 2016 per gli utenti del dispacciamento che non hanno richiesto l'applicazione delle disciplina alternativa, e per questi ultimi entro 30 giorni dall'esito delle verifiche a campione che l'Autorità effettuerà.





(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.