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Scheda tecnica

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione, conformi ai requisiti funzionali di cui alla deliberazione 87/2016/R/eel. Orientamenti per il riconoscimento dei costi

267/2016/R/eel

27 maggio 2016

Con il documento per la consultazione  267/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alle modalità di definizione e di riconoscimento dei costi relativi a sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione, considerando i requisiti funzionali e le specifiche abilitanti dei misuratori e dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G), come definiti nella delibera 87/2016/R/eel.
Tali orientamenti si inseriscono nell'ambito del quinto periodo di regolazione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica che decorre dal 1 gennaio 2016, e si basano su meccanismi incentivanti, volti a favorire lo sviluppo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di misura.
Il documento  267/2016/R/eel dopo aver riportato cenni relativi allo sviluppo dello smart metering 1G in Italia (con riferimento alle tempistiche di installazione, all'ubicazione dei misuratori 1G e ai profili regolatori), sviluppa considerazioni preliminari rispetto ad alcune tematiche connesse allo sviluppo dei sistemi di smart metering 2G. Tra queste, in particolare, in merito:

  • al trattamento di interazioni con la Strategia Banda Ultra Larga (BUL) o con altri servizi - al riguardo l'Autorità ricorda che il quadro regolatorio persegue l'obiettivo di evitare discriminazioni nell'accesso alle infrastrutture di rete elettriche e mira ad assicurare l'assenza di sussidi incrociati, nell'ambito di gruppi societari verticalmente integrati, tra le attività svolte dall'impresa distributrice e remunerate tariffariamente (quali la distribuzione e la misura di energia elettrica) e le altre attività svolte dall'impresa distributrice stessa o da società appartenenti al medesimo gruppo societario verticalmente integrato, incluse le attività non oggetto di regolazione. Nello specifico, l'Autorità chiarisce che intende prevedere forme di condivisione con i clienti del servizio elettrico dei benefici derivanti da sinergie con altri servizi.
  • ai costi connessi all'eventuale dismissione anticipata di misuratori 1G - al riguardo l'Autorità non intende riconoscere ai fini tariffari anticipazioni nelle dismissioni dei misuratori 1G effettuate volontariamente dall'impresa di distribuzione.

Considerando gli esiti della precedente consultazione (544/2016/R/eel), sono, quindi, illustrate tre distinte ipotesi di regolazione incentivante per la fissazione del costo riconosciuto relativo ai sistemi di smart metering 2G, in particolare:
Ipotesi 1) - l'approccio, ricalcando quello adottato nel settore del gas naturale, prevede che il regolatore fissi un costo standard unitario per misuratore installato combinato con meccanismi di sharing dei maggiori/minori costi sostenuti dalle imprese rispetto al costo standard fornito dal regolatore (dove rispetto alla variazione il distributore può trattenere/rilasciare parte dei minori/maggiori costi). Ai fini della fissazione del costo standard l'Autorità intende tenere conto dei costi sostenuti per l'installazione dei misuratori 1G e delle informazioni elaborate in ambito europeo.
Ipotesi 2) - al fine di meglio gestire i problemi di asimmetria informativa, che nell'ipotesi 1 potrebbero produrre esiti non desiderabili, l'ipotesi 2 si sostanzia nell'adozione di una matrice IQI (Information quality incentive) che mira a ridurre il potenziale per comportamenti opportunistici dell'impresa nella fase di presentazione dei business plan al regolatore e favorire la presentazione di previsioni di spesa di capitale per i sistemi di smart metering 2G che dovrebbero rispecchiare le reali attese delle imprese. Il costo riconosciuto ai fini tariffari con l'applicazione della matrice IQI oltre che dipendere dal livello del costo standard e dal meccanismo di sharing, come nell'ipotesi 1, dipende anche dal grado di rispondenza dei costi effettivi ai costi previsti dalla stessa impresa e dal rapporto tra costi previsti dall'impresa e costi previsti dal regolatore.
Ipotesi 3) - al fine di superare i potenziali rischi di incentivi non equilibrati per l'efficientamento del servizio connessi a trattamenti distinti delle spese di capitale e delle spese operative l'ipotesi 3, evoluzione dell'ipotesi 2, considera un approccio basato sulla spesa totale. Di fatto in coerenza con quanto già annunciato nella fase di definizione delle regole per il quinto periodo regolatorio, l'Autorità con l'ipotesi 3 darebbe avvio a una embrionale sperimentazione dell'approccio totex, implicando che imprese e regolatore si confrontino su piani previsionali di spesa totale e non solo su piani previsionali di spese di capitale. Nell'ipotesi 3 il livello di capitalizzazione delle spese ai fini regolatori non dipende più dalle scelte delle imprese, ma viene fissato dal regolatore che distingue, ai fini dei riconoscimenti tariffari due quote della spesa di capitale, la cui ripartizione è definita ex ante: una quota (c.d. fast money) che corrisponde al concetto di costi operativi che concorre per intero alla determinazione del costo riconosciuto in un certo anno, ed una quota (c.d. slow money) che dipende dal tasso di capitalizzazione fissato dal regolatore e che va a incrementare il capitale investito riconosciuto, come incremento patrimoniale. Rispetto alle ipotesi 2 e 3 l'Autorità intende prevedere che:

  • i riconoscimenti tariffari possano essere fissati in funzione di un profilo temporale convenzionale di messa in servizio riferito a ipotesi di installazione di misuratori 2G a fine vita utile regolatoria dei misuratori 1G. L'adozione di riconoscimenti tariffari fissati in funzione di livelli standard dei costi prefissati su di un orizzonte pluriennale combinato con l'individuazione di un profilo temporale convenzionale di messa in servizio secondo l'Autorità è in grado di fornire un adeguato incentivo all'ottimizzazione del piano di messa in servizio;
  • siano definiti meccanismi di controllo sullo stato di avanzamento, con decurtazione dei riconoscimenti per ritardi rispetto ai tempi previsti nel piano di messa in servizio.

L'Autorità prevede poi che le ipotesi di regolazione incentivante siano gestite secondo due diversi binari: un binario di tipo fast-track se non sussistono differenze di costo significative tra l'installazione di sistemi di smart metering 2G e sistemi di smart metering 1G; un binario ordinario invece per i casi dove sussistano differenze significative di costo. In questo secondo caso le differenze di costo dovranno essere giustificate mediante specifiche analisi costi-benefici.
Passando poi ai criteri di determinazione delle tariffe, l'Autorità intende introdurre sentieri di riconoscimento dei costi che a parità di valore attuale netto in termini di costo riconosciuto per le imprese consentano di rendere stabili nel tempo le tariffe, in termini reali, per i clienti finali, e specularmente, i flussi di ricavi per le imprese.
Relativamente allo sviluppo di meccanismi output based rispetto al livello atteso della performance relativo alla messa a disposizione di dati validati alle parti interessate, nel documento 267/2016/R/eel l'Autorità evidenzia due possibili orientamenti:

  • il primo che prevede che l'individuazione di indicatori e il raggiungimento di relativi target di over-performance rispetto ai livelli attesi sia correlata a meccanismi premianti per le imprese di distribuzione;
  • il secondo che prevede che in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di performance le imprese distributrici siano soggette a meccanismi di penalità.

L'Autorità intende pubblicare un documento per la consultazione in merito alle tematiche relative alla messa a disposizione dei dati di misura ai clienti, nonché alle possibili modifiche del quadro regolatorio per consentire di sfruttare le potenzialità dei sistemi di smart metering 2G nel mese di luglio e, entro il mese di agosto, pubblicare un documento con gli orientamenti finali, in modo da assumere il provvedimento finale con la definizione delle modalità di riconoscimento dei costi nell'autunno del 2016. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 27 giugno 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


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