Scheda tecnica
Disposizioni in tema di tempistiche relative al conferimento e alle transazioni di capacità di trasporto
Delibera 215/2016/R/gas
06 maggio 2016
in formato pdf
Con la delibera 215/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha previsto che le imprese di trasporto modifichino le tempistiche relative alle transazioni di capacità di trasporto del gas naturale e al conferimento in corso d'anno, in seguito all'approvazione della delibera 258/2015/R/com, che ha introdotto nuove tempistiche per il processo di switching sulla rete di distribuzione del gas naturale.
Con la delibera 258/2015/R/com, infatti, l'Autorità ha allineato le tempistiche dell'istituto dello switching con riserva a quelle dello switching ordinario[1], rivedendo contestualmente tutte le tempistiche degli scambi informativi vigenti tra i diversi soggetti interessati nella gestione del processo.
Al fine di assicurare coerenza con le disposizioni in tema di switching stabilite dalla delibera 258/2015/R/com, entrate in vigore l'1 gennaio 2016, l'Autorità con la delibera 215/2016/R/gas ha quindi stabilito la modifica delle tempistiche relative alla gestione delle transazioni di capacità (trasferimenti e cessioni), che l'utente del trasporto può richiedere per garantirsi il necessario servizio di trasporto fino al punto di consegna della rete di distribuzione.
Nello specifico, viene previsto che le imprese di trasporto modifichino il proprio codice di rete garantendo la coerenza con le tempistiche approvate in tema di switching e assicurando la piena fruibilità ed efficacia, sulla base dei seguenti criteri:
- - le richieste relative ai trasferimenti di capacità, nonché ai conferimenti di capacità ad anno termico, possono essere presentate fino ad un termine coerente con il giorno 10 del mese precedente quello di decorrenza;
- - la data ultima per la presentazione delle richieste di cessione di capacità deve essere fissata successivamente a quella in cui l'utente viene informato degli esiti dei trasferimenti/reintegri/rilasci e capacità addizionali richiesti all'impresa di trasporto, così da poter usufruire di entrambe le procedure
Il provvedimento modifica contestualmente anche la delibera n. 137/02, in relazione ai conferimenti sui punti di riconsegna ad anno termico avviato.
Tali modifiche vengono approvate nelle more della definizione degli aspetti attuativi della riforma dei criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione agli utenti del bilanciamento (DCO 317/2013/R/gas), nonché della più organica riforma dello switching nell'ambito del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10, in analogia a quanto fatto nel settore elettrico.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] fissando al giorno 10 del mese precedente quello di decorrenza il termine ultimo per la presentazione della richiesta