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Scheda tecnica

Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico

Delibera 137/2016/R/com

25 marzo 2016

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Con la delibera 137/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico integra l'attuale impianto di separazione contabile previsto dal TIUC (Testo integrato unbundling contabile) per il settore elettrico e del gas con l'introduzione di obblighi di separazione contabile in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (SII) e i relativi obblighi di comunicazione.
Il provvedimento, che segue un ampio processo di consultazione (82/2013/R/com, 379/2015/R/idr e 515/2015/R/idr) e di focus group con i soggetti interessati, completa così il quadro regolamentare della disciplina di unbundling contabile, adottando una nuova versione del TIUC (Allegato A) nel quale risultano le previgenti disposizioni per i servizi energy e le nuove disposizioni introdotte per il settore idrico.
Con riferimento all'ambito di applicazione, la delibera prevede che il regime di separazione contabile relativo al settore idrico si applichi a tutti i gestori del SII che gestiscono il servizio in base ad un affidamento conforme  alla normativa vigente.
In particolare, sono previsti i seguenti regimi di separazione contabile:

  1. regime ordinario: si applica, secondo le norme previste dal TIUC, alle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e ai gestori del SII che servono più di 50.000 abitanti; le norme del regime ordinario di separazione contabile trovano altresì applicazione anche per i gestori multiATO e per i soggetti di maggiori dimensioni (come individuati dagli Enti d'Ambito) che, pur non erogando direttamente il servizio agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione;
  2. regime semplificato (per il settore elettrico e del gas);
  3. regime semplificato del SII: si applica ai gestori del SII che servono meno di 50.000 abitanti e ai soggetti di minore dimensione che, pur non erogando direttamente il servizio agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione. Al riguardo viene previsto che, fra i soggetti che non erogano direttamente il servizio agli utenti finali, quelli di minore dimensione siano individuati direttamente dall'Ente di governo dell'Ambito, competente per il relativo Ambito Territoriale Ottimale.

La disciplina prevede, quindi, che i gestori del SII siano tenuti a redigere i conti annuali separati (CAS) articolando la separazione contabile nelle attività e relativi comparti, secondo quanto dettagliato nella successiva Tabella 1:

Tabella 1. Attività e comparti di separazione contabile

Attività
Comparti
Acquedotto
  • captazione anche a usi multipli
  • adduzione anche a usi multipli
  • potabilizzazione
  • distribuzione
  • misura dell'acquedotto
Fognatura

  • fognatura nera e mista
  • fognatura bianca
  • misura della fognatura
Depurazione

Altre attività idriche
  • attività idriche diverse da quelle rientranti nel SII
  • riscossione
Attività diverse





Per quanto attiene la struttura dei Servizi Comuni, si prevede di applicare al settore idrico i medesimi Servizi Comuni e i relativi driver di ribaltamento previsti dal TIUC per i settori dell'energia elettrica e del gas.
Per quanto attiene l'articolazione delle Funzioni Operative Condivise (FOC), si prevede, invece, l'introduzione di una FOC specifica del SII, individuata nella "Funzione Operativa Condivisa di gestione utenze idriche"; i gestori del SII attribuiranno a tale FOC le poste economiche e patrimoniali - non direttamente allocabili - relative allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'utenza, ivi incluse le attività di riscossione conto terzi.

Si prevede, altresì, di disaggregare la "Funzione Operativa Condivisa di telecontrollo, manutenzione e servizi tecnici" - attualmente prevista dal TIUC - nelle seguenti FOC condivise, comuni ai settori elettrico, gas e idrico: i) Funzione Operativa Condivisa di verifica e controllo; ii) Funzione Operativa Condivisa di telecontrollo e ricerca perdite; iii) Funzione Operativa Condivisa di manutenzione e servizi tecnici[1].
In ottica di continuità regolatoria e di minimizzazione dei costi amministrativi per gli esercenti,   resta invariata la struttura delle altre Funzioni Operative Condivise.
La disciplina conferma l'introduzione della dimensione geografica-territoriale per l'articolazione della separazione contabile del SII a livello di ATO, al fine di consentire la rilevazione di tutti i dati economici e patrimoniali, relativi a ciascun servizio del SII, necessari per garantire l'applicazione della stessa disciplina tariffaria da parte dell'Autorità.

Per quanto riguarda i gestori del SII multiATO si prevede che redigano i conti annuali separati secondo le norme del regime ordinario di separazione contabile. Dopo aver attribuito le poste economiche e patrimoniali alle attività e ai comparti, tali gestori separano ulteriormente per ATO le poste contabili e patrimoniali relative alle attività di acquedotto, fognatura e depurazione. Le poste contabili, non direttamente allocabili, relative a più ATO confluiranno nel comparto residuale "valori multiATO" e verranno successivamente allocate a ciascun ATO, per la quota parte di competenza, mediante opportuni driver di ribaltamento, tenuto conto della natura del costo prevalente e della differente struttura organizzativa adottata dall'impresa.
Le disposizioni in materia di unbundling contabile del SII si applicano a partire dall'esercizio 2016, ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015, considerando il 2016 come esercizio sperimentale per il settore idrico; pertanto, non si prevede l'utilizzo dei dati rilevati con la prima raccolta dati unbundling ai fini dell'approvazione tariffaria del 2018.
I gestori del SII possono predisporre, relativamente agli esercizi 2016 e 2017, i conti annuali separati secondo il regime semplificato di separazione contabile, fatta eccezione per i gestori multiATO nonché per i gestori eventualmente obbligati a redigere i CAS secondo il regime ordinario per le attività del settore elettrico e gas. Tenuto conto dei tempi necessari per l'adeguamento delle strutture informatiche e gestionali, viene prevista, limitatamente all'esercizio 2016 e limitatamente al settore idrico, la possibilità di ricorrere a criteri di attribuzione ex-post delle poste contabili a livello di attività, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

[1] Inoltre il provvedimento prevede di valutare, a valle della raccolta dei conti annuali separati relativi all'esercizio 2016, se mantenere o meno la disaggregazione della suddetta "Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" attualmente prevista dal TIUC, per le imprese che operano esclusivamente nel settore dell'energia elettrica e del gas, senza operare nel settore idrico, anche alla luce di eventuali criticità che dovessero essere segnalate da parte di queste imprese in relazione alla suddetta disaggregazione.