Scheda tecnica
Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all’Allegato A alla deliberazione 398/2014/r/eel
Delibera 102/2016/R/com
11 marzo 2016
formato pdf
Con la delibera 102/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le disposizioni funzionali in merito all'implementazione, per il tramite del Sistema Informativo Integrato SII, del processo di voltura anche per il settore del gas naturale, in analogia a quanto approvato per il settore elettrico con la delibera 398/2014/R/eel.
La delibera fa seguito al documento per la consultazione 559/2015/R/gas, di cui conferma sostanzialmente gli orientamenti illustrati, in relazione sia alla gestione del processo, sia alle fasi di implementazione nell'ambito del SII; ciò in coerenza con quanto approvato per il settore elettrico, dando iniziale priorità al processo di voltura semplice, anche al fine di consentire l'aggiornamento completo e tempestivo del RCU necessario per la futura gestione del processo di switching, rimandando la definizione del processo di voltura con contestuale cambio di fornitore, anche nei casi di decorrenza a partire dal primo giorno del mese.
Rispetto a quanto illustrato nel documento per la consultazione, la delibera 102/2016/R/com:
- introduce una modifica alla definizione di voltura in termini di variazione della titolarità di un punto in capo a un cliente finale che sia controparte di un contratto di fornitura, anziché di variazione della intestazione di un contratto di fornitura in essere; tale modifica viene estesa dalla delibera anche al settore elettrico, in modo tale che la preesistente controparte commerciale possa proporre al cliente finale richiedente anche altre offerte, alternative a quella già attiva sul punto;
- conferma la tempistica dei due giorni lavorativi a disposizione della controparte commerciale per effettuare le comunicazioni ai clienti e al SII, funzionali all'attivazione contrattuale, in quanto fissata - per entrambi i settori, elettrico e gas - in coerenza con l'obbligo vigente di inoltrare una richiesta di prestazione all'impresa di distribuzione entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dal cliente finale;
- descrive le modalità di esecuzione del processo nel caso in cui il venditore preesistente non accetti la richiesta di voltura formulata dal nuovo cliente finale che la richieda. In particolare, si prevede che la preesistente controparte commerciale abbia diritto di recedere dal contratto di fornitura, in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di riconsegna interessato, in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per recesso unilaterale dell'esercente, dandone comunicazione all'utente della distribuzione e al cliente finale. In tali casi, qualora ne possegga i requisiti, il nuovo cliente finale, che non trovi un altro venditore, potrà comunque ricorrere al FUI, con modalità operative di accesso al servizio che saranno definite successivamente. Qualora invece il cliente finale richiedente non possegga i requisiti per l'accesso al servizio di fornitura di ultima istanza, l'utente della distribuzione associato al precedente venditore dovrà richiedere all'impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura, comunicando le informazioni necessarie all'eventuale attivazione del servizio di default distribuzione;
- disciplina la rilevazione e successiva messa a disposizione agli utenti della distribuzione interessati dei dati di misura raccolti in occasione della voltura, con riferimento ai punti non letti mensilmente con dettaglio giornaliero, prevedendo che l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale e definendo tempistiche e modalità di trasmissione dell'autolettura acquisita dal cliente finale richiedente, anche alla luce di quanto previsto dalla deliberazione 100/2016/R/com.
- conferma quanto illustrato in consultazione relativamente alle attività di settlement collegate alle richieste di voltura, non introducendo una comunicazione specifica da parte del SII a favore del responsabile del bilanciamento per un suo utilizzo ai fini dell'algoritmo di calcolo della sessione di bilanciamento;
- individua alcuni principi generali cui l'impresa di distribuzione deve attenersi relativamente alle modalità di gestione di una richiesta di voltura in concomitanza con altre richieste di prestazioni concernenti il medesimo punto.
Le disposizioni avranno effetto per le volture con efficacia dall'1 dicembre 2016, con l'eccezione di quelle relative alla rilevazione e messa a disposizione della misura che avranno effetto per le volture con efficacia dall'1 giugno 2016, poiché funzionali all'applicazione delle disposizioni approvate in tema di fatturazione di chiusura.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.