Scheda tecnica
Criteri di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione ai fini del versamento parziale o dell’esonero dal versamento dell’ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di ric
Consultazione 71/2016/R/gas
26 febbraio 2016
formato pdf
Con il documento per la consultazione 71/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finalizzati all'adozione di disposizioni di completamento e attuative in merito alla valutazione delle istanze presentate dalle imprese di distribuzione nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna serviti nell'ambito del servizio di default distribuzione.
Nello specifico, l'attuale disciplina contenuta nel TIVG prevede che qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dalla regolazione, sia tenuta a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un ammontare definito secondo specifiche disposizioni, che può sia essere ridotto in via del tutto eccezionale nei casi di comprovata e manifesta impossibilità di effettuare la disalimentazione entro i termini stabiliti, sia non essere previsto nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche, limitatamente al periodo di efficacia di tali atti.
Ciò posto, sono pervenute all'Autorità specifiche richieste interpretative e di chiarimenti in merito ad aspetti procedurali o alle modalità applicative della disciplina, nonché numerose comunicazioni da parte di imprese di distribuzione recanti la documentazione che comproverebbe la manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione secondo le tempistiche previste.
Il documento 71/2016/R/gas, dunque, avvia una consultazione per pervenire, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ad una organica trattazione dei criteri applicabili per tali valutazioni di merito delle istanze che completi e dettagli la disciplina, anche evidenziando una fenomenologia di casi, oggetto delle istanze, che presentano elementi ricorrenti e tipici.
Nel dettaglio il documento, dopo aver sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento, illustra la procedura sequenziale che l'Autorità intende adottare per ogni anno, a completamento di quanto già previsto, per quanto concerne le modalità applicative e procedurali per la gestione delle istanze, come scadenzato dalla tabella di seguito riportata.
Termini per l'adempimento | Adempimenti previsti dalla procedura |
31 luglio (con riferimento alle istanza relative all'anno solare precedente) | Caricamento tramite piattaforma informatica delle informazioni per la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale e in concomitanza della documentazione di supporto al fine dell'esonero parziale o totale dal pagamento degli ammontari previsti (con modalità da definire) |
15 settembre | CSEA procede alle attività istruttorie sulla documentazione pervenuta proponendone gli esiti all'Autorità |
15 ottobre | L'Autorità si pronuncia accogliendo o meno le istanze pervenute |
31 ottobre | CSEA a seguito del pronunciamento sugli esiti da parte dell'Autorità, comunica in via definitiva all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione per i seguiti di competenza |
30 novembre | Le imprese di distribuzione versano quanto dovuto nell'ambito dei meccanismi di perequazione |
15 dicembre | CSEA eroga quanto dovuto nell'ambito dei meccanismi di perequazione |
Sono quindi esposti gli orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri generali di valutazione delle istanze e alcune ipotesi tipiche di istanze di esonero sinora presentate dalle imprese di distribuzione.
In particolare, vengono elencate le seguenti ipotesi tipiche, in cui l'impresa di distribuzione asserisce di non aver potuto conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dalla regolazione, perché le iniziative giudiziarie messe in atto:
- sono state rigettate dal giudice per almeno una delle seguenti ragioni:
- decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna;
- cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle fatture da parte del cliente finale;
- mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore;
- presunta infondatezza dei presupposti per l'attivazione del rimedio giudiziale esperito dall'impresa di distribuzione;
- sono state accolte dal giudice ma:
- permane una presunta impossibilità di accedere fisicamente nei locali ove è ubicato il misuratore;
- la sentenza ordina l'accesso oltre il termine di scadenza per la disalimentazione fissato dalla regolazione dell'Autorità.
Per ciascuna ipotesi tipica di asserita impossibilità a disalimentare il punto di riconsegna vengono dettagliate alcune azioni minimali che l'impresa di distribuzione sarebbe tenuta a compiere usando la dovuta diligenza, con la conseguenza che, se l'impossibilità persiste, anche qualora siano state compiute tali ulteriori azioni, allora potrebbe essere ragionevole valutare positivamente l'istanza di esonero presentata dall'impresa. Tale elencazione è volta a semplificare l'attività istruttoria, nel senso che le istanze che sono riconducibili alla tassonomia in vigore, saranno valutate secondo criteri predefiniti e standard, mentre le istanze che prospettano "casi nuovi" non contemplati dalla tassonomia, saranno inevitabilmente oggetto di una istruttoria e valutazione più approfondita, salvo poi integrare nuove ipotesi tipiche.
Il documento illustra poi gli orientamenti dell'Autorità in merito al trattamento delle istanze presentate dalle imprese di distribuzione sino all'adozione delle disposizioni integrative, distinguendo a seconda che, alla data di completamento della disciplina in esame, il servizio di default distribuzione verso il punto di riconsegna oggetto delle iniziative giudiziarie sia ancora in essere oppure sia cessato.
Da ultimo, in Appendice, sono forniti alcuni dati e osservazioni che emergono dalla documentazione acquisita, in merito ai tipi di iniziative giudiziarie intraprese dalle imprese di distribuzione e circa la loro efficacia.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 marzo 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.