Scheda tecnica
Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono – Orientamenti finali
Consultazione 560/2015/R/idr
23 novembre 2015
Con il documento per la consultazione 560/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. In allegato al documento si sottopone a consultazione anche il relativo Schema di provvedimento, che l'Autorità intende adottare entro la fine del 2015.
Il documento 560/2015/R/idr partendo dagli esiti delle precedenti consultazioni (665/2014/R/idr e 273/2015/R/idr) sviluppa in particolare orientamenti in tema di:
- Modalità di fatturazione -Si prospettano modifiche rispetto alla periodicità di fatturazione, prevedendo un incremento della stessa per le utenze con consumi medi annui compresi nella fascia tra 101 e 500 mc tra le quali sono compresi i clienti domestici e una periodicità semestrale per le utenze con consumi fino a 100 mc. Per quanto concerne le modalità di fatturazione si prospetta che siano utilizzati sia dati di misura effettivi sia dati di misura stimati, prevedendo anche la possibilità di introdurre una fattura di tipo misto. E', inoltre, proposta l'introduzione di due ulteriori indicatori di qualità e l'integrazione degli elementi essenziali da fornire nella risposta motivata a reclami o richieste scritte di rettifica di fatturazione che abbiano ad oggetto la contestazione di importi anomali.
- Modalità di rateizzazione dei pagamenti - L'orientamento finale dell'Autorità è di prevedere che il meccanismo di rateizzazione dei pagamenti possa attivarsi qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio fatturato nel corso degli ultimi dodici mesi, eliminando altresì il riferimento alla bimestralità dell'importo medio fatturato.
- Avvio e cessazione del rapporto contrattuale, con particolare riguardo alla richiesta di voltura del contratto d'utenza - Per quanto riguarda le definizioni precedentemente poste in consultazione sono introdotte alcune modifiche con particolare riferimento alla riattivazione, al subentro, alla voltura e alla disattivazione. Si prevede, inoltre, la possibilità di estendere la gratuità della pratica di voltura in caso di decesso dell'intestatario del contratto anche al caso in cui il soggetto richiedente la prestazione appartenga allo stesso gruppo familiare del soggetto titolare del contratto d'utenza e di garantire la voltura gratuita anche per le fattispecie collegabili ai casi di divorzio e fusione per incorporazione. Si propongono inoltre strumenti per disincentivare le volture elusive in caso di morosità dell'intestatario uscente.
- Verifiche dei misuratori - L'Autorità prospetta di differenziare gli indicatori e gli standard specifici relativi alla verifica del misuratore e del livello di pressione prevedendo un monitoraggio separato per le attività di verifica del misuratore e del livello di pressione; si propone, inoltre, di escludere dal rispetto degli standard minimi di qualità le comunicazioni relative all'esito della verifica del misuratore nei casi in cui l'utente richieda controlli in contradditorio ai sensi del decreto MISE 155/2013.
- Tempi di esecuzione dei lavori complessi - L'Autorità intende prevedere che il tempo di esecuzione della prestazione sia calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta di autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa.
- Gestione dei flussi informativi tra gestori in caso di applicazione dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006 - Confermando gli orientamenti espressi nei precedenti documenti per la consultazione, e al fine di consentire all'utente la possibilità di verificare il rispetto degli standard minimi di qualità anche nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognatura e/o depurazione siano gestiti separatamente, l'Autorità è orientata a prevedere una distinzione tra i tempi necessari al gestore per l'esecuzione della prestazione e i tempi necessari a garantire l'interlocuzione tra gli operatori coinvolti, individuando indicatori ad hoc, cui associare uno standard specifico di qualità.
- Quantificazione degli standard e degli indennizzi automatici - Al riguardo l'Autorità intende diversificare gli indicatori di qualità contrattuale in giorni feriali, lavorativi e solari ed uniformare la quantificazione dell'indennizzo automatico minimo, ponendolo pari a trenta (30) euro per tutte le prestazioni. Confermando la progressività degli indennizzi (crescenti in funzione della gravità della violazione) l'Autorità ne prevede la piena operatività solo in un secondo momento, dopo un primo anno di regolazione della qualità contrattuale.
Il documento 560/2015/R/idr prevede inoltre che i gestori operanti su più ATO procedano al monitoraggio e alla registrazione dei dati di qualità contrattuale in maniera disaggregata per singolo ambito territoriale. Infatti, il monitoraggio e la registrazione dei dati relativi a ciascun ATO si rendono necessari per verificare il rispetto di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'Autorità.
E' quindi sottoposto a consultazione l'orientamento volto ad introdurre una metodologia per la verifica semplificata, a campione, dei dati di qualità contrattuale del SII comunicati dai gestori all'Autorità. Tale metodologia, analoga a quella adottata per gli altri settori regolati, viene pertanto proposta nello Schema di provvedimento allegato al documento, nel quale sono definiti:
- le modalità di effettuazione dei controlli;
- i criteri di validazione e di conformità delle prestazioni di qualità contrattuale esaminate a campione nei controlli;
- il modello statistico per stimare il numero totale di prestazioni di qualità contrattuale non valide o non conformi a partire dalle prestazioni del campione esaminato;
- le penalità unitarie da applicare alle prestazioni di qualità contrattuale non conformi o non valide, stimate con il modello statistico, nonché le procedure per il pagamento delle penalità;
- le procedure per la richiesta di effettuazione di un nuovo controllo nel caso in cui il gestore non accetti l'esito del controllo dei dati.
L'Autorità intende consentire l'applicazione graduale delle norme in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato prevedendo, in particolare, un periodo transitorio di sperimentazione per tutti i gestori del SII a partire dal 1° luglio 2016 e l'applicazione definitiva della presente disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2017, nonché ulteriori semplificazioni per i gestori che forniscono una popolazione al di sotto di una certa numerosità. Si prevede, inoltre, che il meccanismo incentivante basato sul riconoscimento di premi/penalità trovi applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2017.
Infine, si evidenzia l'orientamento a mantenere in capo al gestore l'obbligo di predisporre la Carta dei servizi, applicabile sino a diversa disposizione adottata dall'Autorità, che dovrà recepire integralmente la regolazione dell'Autorità in materia di qualità, contenere gli obblighi ulteriori previsti dall'Ente di governo dell'Ambito, anche su proposta del gestore, e gli obblighi di qualità previsti ai sensi del D.P.C.M 29 aprile 1999 e non espressamente normati dallo Schema di provvedimento allegato alla consultazione.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro l'11 dicembre 2015.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.