Scheda tecnica
Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico
Delibera 487/2015/R/eel
15 ottobre 2015
Con la delibera 487/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce, per il settore elettrico, la regolazione dello switching attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato (SII) nel caso di punti di prelievo attivi, unitamente alla gestione della risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza.
L'evoluzione della riforma dei processi di switching e voltura avverrà per fasi successive, come espresso tra gli orientamenti della consultazione 547/2013/R/com: pertanto i processi di switching che richiedono interventi "circuitali", quali l'energizzazione o la disalimentazione del punto di prelievo, saranno oggetto di un provvedimento successivo.
Tra gli aspetti più rilevanti della nuova regolazione disposta dalla delibera 487/2015/R/eel si evidenziano, in sintesi, i seguenti:
- la radicale modifica di assetto del mercato che prevede l'attribuzione al SII (e non più all'impresa distributrice) della responsabilità di esecuzione dello switching, sia in caso di cambio di fornitore, sia in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- la riduzione delle tempistiche di switching a tre settimane: la richiesta di switching avente decorrenza il primo giorno del mese potrà essere formulata fino al giorno 10 del mese precedente;
- la definizione di un unico processo, indifferenziato per tempistiche di esecuzione, nei casi in cui l'utente del dispacciamento richiedente manifesti la volontà di avvalersi o meno del cosiddetto "switching con riserva [1].
In occasione dello switching, rimangono nella responsabilità dell'impresa distributrice sia l'attività di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e di quelli funzionali all'avvio della fornitura (che devono essere trasmessi anche al SII), sia l'attività di trasmissione al SII degli esiti di energizzazioni di punti di prelievo nuovi o precedentemente disattivati, nonché di disalimentazioni di punti di prelievo, affinché il SII proceda all'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU).
Le modalità di implementazione e di entrata in vigore del provvedimento sono riepilogate nello schema che segue. In particolare, è previsto che già dall'1 maggio 2016 possano essere gestiti nell'ambito del SII gli switching relativi a clienti finali non domestici, inclusi quelli soggetti alle procedure che saranno definite in esito al procedimento di cui alla deliberazione 271/2015/R/com (c.d. "Tutela 2.0"). L'entrata in esercizio con carattere definitivo dei nuovi processi è fissata all'1 giugno 2016.
Attività di adeguamento tecnologico | Termine | |
1 | Definizione del modello tecnologico e pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Gestore, previa consultazione pubblica (durata 30 giorni) | Entro il 21.12.2015 |
3 | Implementazione delle specifiche tecniche e collaudo funzionale da parte del Gestore | Entro il 30.04.2016 |
4 | Perfezionamento da parte delle imprese distributrici, degli utenti del dispacciamento e delle controparti commerciali di tutti gli adeguamenti funzionali alle nuove disposizioni | Entro il 30.04.2016 |
5 | Le transazioni e i processi funzionali alle attività definite dalle nuove disposizioni (relativi a clienti finali non domestici, inclusi quelli soggetti alle procedure che saranno definite in esito al procedimento in materia di Tutela 2.0) possono essere gestiti nell'ambito del SII | Dal 01.05.2016 |
6 | Le transazioni e i processi funzionali alle attività definite dalle nuove disposizioni sono gestiti esclusivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII | Dal 01.06.2016 |
In allegato, due tavole tecniche, a carattere meramente illustrativo:
- diagrammi di flusso del processo di switching
- sequenza temporale delle interazioni tra SII ed impresa distributrice.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Per switching con riserva si intente la facoltà di ritirare la richiesta di switching una volta note alcune informazioni relative al cliente finale in tema di morosità (presenza di richieste di sospensione della fornitura) e propensione al cambio di fornitore (numero di richieste di switching presentate).