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Scheda tecnica

Criteri per la definizione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica nel quinto periodo regolatorio

Consultazione 446/2015/R/eel

25 settembre 2015

Con il documento per la consultazione 446/2015/R/eel - che si inserisce nell'ambito del procedimento (avviato con la delibera 483/2014/R/eel) per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico/economiche per il servizio di connessione in vigore dal 1 gennaio 2016 - l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i primi orientamenti in relazione alla fissazione dei vincoli di ricavo, alla struttura delle tariffe e ai connessi meccanismi di perequazione.

Considerata l'intenzione dell'Autorità di prolungare la durata del periodo di regolazione, nel documento è sottoposto a consultazione l'orientamento di prolungare il periodo a otto anni (2016-2023), prevedendo per gli anni 2016-2019 un sistema tariffario definito sulla base di quanto consultato nel corso del 2015  (anche con riferimento al documento 335/2015/R/eel) e per gli anni 2020-2023 l'introduzione di criteri di riconoscimento dei costi basati sulle logiche totex e di strutture tariffarie che saranno sviluppate nel dettaglio nei prossimi anni.
Relativamente ai criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione, il documento prevede  un'evoluzione degli attuali schemi di regolazione per responsabilizzare maggiormente gli operatori rispetto al costo del servizio, con:

  • l'adozione di una struttura binomia della componente CTR, con una componente in potenza (preponderante e basata su livelli di potenza mediati su periodi di cinque anni, al fine di contenere il rischio di variazione dei ricavi per il variare della domanda) ed una in energia, da applicare ai prelievi nei punti di interconnessione tra la RTN e le reti di distribuzione. Tale soluzione può consentire il superamento dell'attuale meccanismo di garanzia dei ricavi in vigore nel quarto periodo di regolazione;
  • la conferma dei criteri di allocazione dei costi di trasmissione ai clienti finali attraverso la componente tariffaria TRAS differenziata tra utenti BT e MT rispetto agli utenti AT e AAT;
  • la previsione che i costi per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento siano posti a carico, attraverso l'applicazione della componente DIS, agli utenti del dispacciamento in prelievo.

Relativamente ai criteri di regolazione tariffaria per il servizio di distribuzione, il documento conferma l'impianto dell'attuale sistema tariffario, con la distinzione tra tariffe a copertura dei costi delle infrastrutture di rete e tariffe a copertura dei costi di commercializzazione, e con il disaccoppiamento tra tariffa applicata ai clienti finali e tariffa di riferimento per la determinazione dei vincoli dei ricavi ammessi, con conseguenti esigenze di perequazione. In particolare, gli orientamenti esposti prevedono:

  • di superare, per la tariffa di riferimento per la commercializzazione, già dal 2016 la distinzione sulla base delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela da parte delle imprese (società separata o integrata);
  • per le tariffe obbligatorie per le utenze non domestiche, di confermare l'attuale struttura tariffaria caratterizzata da corrispettivi differenziati per sotto-tipologie contrattuali in base al livello di potenza impegnata, con però la possibilità di azzeramento del corrispettivo espresso in centesimi di euro/kWh, trasferendo il gettito sui corrispettivi espressi in quota potenza;
  • di confermare l'impostazione dei corrispettivi previsti per il servizio di distribuzione prestato ad altre imprese distributrici.

Nel primo quadriennio del nuovo periodo regolatorio saranno condotti specifici studi per la revisione dei criteri di allocazione di costo alle tipologie di utenze che potranno portare a revisioni della struttura delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie che saranno implementate nel secondo quadriennio del periodo regolatorio. In tale contesto sarà valutata anche l'ipotesi di utilizzare quale variabile di scala, in luogo dei punti di prelievo serviti, la potenza impegnata negli stessi punti di prelievo.
Nel documento 446/2015/R/eel si prevede l'introduzione in via sperimentale di menù regolatori che possano offrire alle imprese distributrici la possibilità di scelta tra schemi alternativi di determinazione del vincolo ai ricavi a copertura dei costi del servizio di distribuzione. Per le imprese con oltre 100.000 punti di prelievo, vengono quindi previste diverse opzioni (opzione base, opzione rischio volume, opzione qualità addizionale, opzione rischio volume e qualità addizionale) e per le imprese di più piccole dimensioni - con riferimento ai costi riconosciuti di capitale - un'opzione parametrica ed una puntuale.

Sono quindi confermati i meccanismi di perequazione ad oggi in essere relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi di trasmissione, con il superamento di quello di integrazione di ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti, venuto meno per effetto dell'evoluzione normativa che ha soppresso tale sconto. E' proposta una revisione delle tempistiche relative a tali meccanismi, in coerenza a quanto introdotto anche per il settore del gas.
Relativamente alla distribuzione, il documento considera alcuni orientamenti volti a favorire le aggregazioni tra imprese, con riferimento alle modalità di determinazione del costo riconosciuto e alla valorizzazione degli asset.

Relativamente ai criteri di regolazione tariffaria per il servizio di misura, il documento sviluppa diversi orientamenti generali volti alla prossima predisposizione di un testo integrato della misura elettrica, volta ad integrare quanto ad oggi previsto nel TIME e nel TIUC, con particolare riferimento alle responsabilità dei diversi soggetti (gestore di rete, imprese di distribuzione e produttori), al tema della disponibilità per le imprese di distribuzione dei dati di misura dell'energia consumata oltre che prelevata e al superamento del riferimento al punto di connessione (sia punto di prelievo che di immissione) con l'introduzione del concetto di "punto di misura".
Per quanto riguarda il sistema tariffario per il servizio di misura l'Autorità conferma l'orientamento a definire tariffe di riferimento differenziate per impresa finalizzate al riconoscimento dei costi di capitale relativi agli investimenti riferiti ai misuratori elettronici in bassa tensione e ai sistemi di telegestione effettivamente sostenuti (per le imprese di minori dimensioni usando valorizzazioni standard degli investimenti).
Confermando l'attuale struttura monomia della tariffa di misura, si ipotizza una sua semplificazione, accorpando gli elementi relativi alla copertura dei costi rispettivamente di raccolta e validazione-registrazione delle misure.

Si prevede, infine, l'introduzione di un meccanismo di perequazione dei ricavi che consenta alle imprese di conseguire i ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento.
Relativamente alla regolazione tariffaria per l'utenza domestica, il documento rimanda agli esiti della specifica riforma in via di definizione (DCO 293/2014/R/eel); relativamente i produttori il documento conferma l'attuale impostazione regolatoria.

Per quanto concerne la ricarica di veicoli elettrici, il documento prevede di mantenere la tariffa monomia per i punti di prelievo in bassa tensione dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per un massimo di tre anni e poi prevedere anche per tali punti l'applicazione delle ordinarie tariffe di rete e oneri generali previste per la tipologia di utenza BT altri usi e di non dare luogo a tariffe particolari per punti di prelievo alimentati in media tensione.
In fine il documento prevede alcune modifiche in merito alle attuali modalità di rettifica dei dati necessari ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, in particolare con riferimento alle tempistiche di accettazione e decorrenza.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 26 ottobre 2015.



La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.









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