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Scheda tecnica

Prime implementazioni nell’ambito del Sistema Informativo Integrato per il settore del gas naturale e modifiche in tema di accreditamento della controparte commerciale per il settore elettrico

Delibera 418/2015/R/com

06 agosto 2015

Con la delibera 418/2015/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva le disposizioni relative alle prime implementazioni nell'ambito del sistema informativo integrato per il settore del gas naturale, in particolare  in tema di accreditamento delle controparti commerciali, di estensione del servizio di pre-check e di gestione nell'ambito del SII delle anagrafiche mensile e annuale. Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono introdotte modifiche alla procedura di accreditamento del venditore commerciale  vigente per il settore elettrico.

Tale delibera considera gli esiti di un processo di consultazione ampiamente partecipato, di cui fa parte il documento di consultazione 272/2015/R/gas.

Nello specifico, la delibera, in tema di accreditamento dei venditori, prevede:

  1. di confermare l'obbligo di accreditamento al SIIa decorrere dall'1 dicembre 2015 dei venditori, iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, in qualità di controparte commerciale del cliente finale, secondo regole e modalità operative analoghe a quelle già in vigore per il settore elettrico;
  2. che l'utente della distribuzione, qualora diverso dalla controparte commerciale del cliente finale, sia tenuto ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di switching o attivazione di punti di riconsegna (PdR);
  3. di modificare la procedura vigente[1] per il settore elettrico ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) in relazione all'accreditamento di un nuovo utente, con lo scopo di responsabilizzare maggiormente i venditori, che non procedano alla conferma o al diniego dell'istanza di accreditamento. Sul punto, l'Autorità ha  stabilito, per entrambi i settori, che il SII invii ai medesimi una notifica, con la previsione di due ulteriori giorni lavorativi per l'effettuazione delle azioni necessarie al buon esito della procedura; il Gestore del SII segnalerà all'Autorità la lista degli operatori che non hanno portato a termine la procedura, per la valutazione di eventuali seguiti di competenza.

In relazione alla funzionalità del pre-check, prevede:

  1. di estendere il servizio di pre-check, già attivo nel settore elettrico[2] anche al settore del gas naturale, confermando la data di  messa a disposizione ai venditori a partire da metà gennaio 2016
  2. che il richiedente abbia la facoltà di formulare una nuova richiesta di consultazione, qualora la richiesta di consultazione formulata sia relativa ad un punto per il quale manchino nel RCU i dati relativi al codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
  3. che il SII trasmetta i dati identificativi del titolare del punto, oltre che all'impresa di distribuzione anche all'utente della distribuzione (venditore) cui il punto risulta abbinato, in seguito ad aggiornamenti del Registro in esito all'utilizzo del servizio del pre-check;

In tema di "anagrafica mensile", la delibera stabilisce che:

  1. a partire da luglio 2016, entro il sestultimo giorno di ciascun mese, sia effettuata la comunicazione da parte del SII a ciascun utente della distribuzione (venditore):
    • dell'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo,  con riferimento al mese successivo;
    • dei dati rilevanti costituenti il Registro, con riferimento ai punti di riconsegna che entrano nella titolarità del medesimo nel mese successivo;
    • parimenti, dell'elenco dei punti di riconsegna non più nella titolarità del medesimo, per il mese successivo.
  2. sempre a decorrere da luglio 2016, la messa a disposizione da parte del SII per gli utenti della distribuzione (venditori) di una funzionalità di interrogazione con possibilità di accesso a tutti i dati del Registro, per i punti nella propria titolarità, con un dettaglio basato sullo stato del punto stesso;
  3. di confermare l'obbligo per l'impresa di distribuzione:
    • dal 1 febbraio 2016 di comunicare al SII, salvo che per casistiche specifiche, gli esiti delle procedure di switching entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese;
    • in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII relativa agli esiti delle procedure di switching da parte del distributore[3], di corrispondere al venditore un indennizzo automatico. Tale norma verrà applicata  da luglio 2016, in accoglimento delle richieste avanzate in risposta alla consultazione, e ne viene prevista l'esenzione per i casi non imputabili all'impresa di distribuzione, quali forza maggiore, in analogia a quanto in vigore in materia di qualità del servizio;
    • di mettere a disposizione dell'utente della distribuzione (venditore) subentrante, entro il sestultimo giorno del mese, l'anagrafica del PdR vigente.

Inoltre, la delibera conferma gli orientamenti descritti nel documento 272/2015/R/gas in tema di "anagrafica annuale", in considerazione del vantaggio che deriva al venditore dall'aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla base delle comunicazioni dei singoli distributori, prevendendo altresì:

  1. di procedere all'aggiornamento del Registro anche recependo gli esiti delle prestazioni di sospensione del punto per morosità e delle diverse cessazioni amministrative;
  2. di confermare l'introduzione di una procedura, analoga a quella già vigente nel settore elettrico[4], finalizzata al superamento di eventuali disallineamenti nell'elenco dei punti nella titolarità del venditore;
  3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche e/o integrazioni alla regolazione vigente ai sensi del TISG con riferimento alla profilazione e aggregazione delle misure e razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle dichiarazioni d'uso del gas ai fini del settlement.



La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.



[1] ai sensi ai sensi della delibera 166/2013/R/eel

[2] ai sensi della deliberazione 82/2014/R/eel,

[3] entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese

[4]disciplinata dalla deliberazione 308/2013/R/com