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Scheda tecnica

Interventi relativi alla disciplina del servizio di default trasporto e dei fornitori transitori a partire dall’1 ottobre 2015 e disposizioni transitorie applicabili alla società Ilva S.p.A.

Delibera 417/2015/Rgas

06 agosto 2015

Con la delibera 417/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce gli interventi relativi alla disciplina del servizio di default trasporto e dei fornitori transitori a partire dall'1 ottobre 2015 e stabilisce alcune disposizioni transitorie applicabili allo Società ILVA S.p.A..

Conformemente a quanto posto in consultazione (DCO 323/2015/R/gas ) e tenuto conto della necessità di poter usufruire di un quadro regolatorio certo in breve tempo e comunque con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori transitori (FTT ), tale delibera interviene in merito a:

  • le cause di attivazione del servizio.

Sul punto l'Autorità prevede l'implementazione di una nuova causa di attivazione del servizio in esito alla risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale - qualora le operazioni di discatura di un punto di riconsegna del medesimo cliente non vadano a buon fine. In tale ipotesi il servizio viene attivato, senza soluzione di continuità, dalla data di risoluzione del contratto di trasporto a seguito del secondo tentativo di discatura non andato a buon fine, senza tuttavia precludere le ulteriori iniziative giudiziarie attualmente previste.

  • le condizioni di erogazione del servizio.

In materia, il Regolatore modifica le tempistiche di fatturazione, stabilendo che le stesse siano mensili anche nei confronti degli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio di default e garantendo altresì modalità semplificate di esposizione delle informazioni in fattura. Viene inoltre confermata la previsione per cui l'attivazione del servizio avvenga anche nei casi di invio di informazioni errate o mancanti circa il cliente titolare del punto di riconsegna,  stabilendo al contempo che il fornitore transitorio provveda a dare evidenza all'Autorità di tali casi, al fine di adottare interventi puntuali volti a ridurre tali fenomeni.

  • le modalità di determinazione delle condizioni economiche.

Sul punto, l'Autorità modifica il criterio di individuazione del prezzo sbilanciamento giornaliero, stabilendo che questo sia identificato col prezzo di sbilanciamento giornaliero di acquisto, a far data dall'entrata in vigore delle modifiche previste ai sensi del Regolamento UE 312/2014 sul bilanciamento; inoltre viene mantenuta, nell'ambito del sopramenzionato prezzo di sbilanciamento, l'attuale previsione temporale del prezzo giornaliero, al fine di garantire la massima copertura dei costi della commodity. La delibera aggiorna anche i valori dei corrispettivi COMM (corrispettivo di commercializzazione applicato ai clienti forniti dal fornitore transitorio), INAFT,CF e INAFT,UdD. (corrispettivi applicati rispettivamente ai clienti finali e agli utenti della distribuzione che usufruiscono del servizio al fine di finanziare il meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento a favore del fornitore transitorio) per il prossimo periodo di esercizio del suddetto servizio.

  • il meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento.

In materia l'Autorità prevede:

  1. l'omogeneizzazione con i meccanismi stabiliti per il fornitore di ultima istanza e il servizio di default distribuzione;
  2. il mantenimento delle sessioni di reintegrazione esistenti (aventi durata semestrale), anticipando al contempo di un mese le tempistiche di presentazione delle istanze di partecipazione da parte dei fornitori transitori e di determinazione e versamento degli importi da parte di Cassa.

Inoltre, sono introdotti ulteriori interventi relativi alla definizione del meccanismo di perequazione cui hanno diritto i fornitori transitori nonché a specifici obblighi sull'impresa di trasporto, volti ad aumentare la trasparenze delle procedure (attraverso l'obbligo di pubblicare specifiche informazioni relative al servizio erogato da parte del fornitore precedente) e il funzionamento del servizio (attraverso la definizione di uno specifico flusso informativo standard per l'attivazione del medesimo).

Infine il provvedimento, in conformità agli indirizzi del MiSE del 31 luglio 2015 in merito alle forniture di gas naturale alla società Ilva S.p.A.,  tenuto conto del permanere della situazione di criticità afferente alla sopramenzionata società, estende l'efficacia della disciplina transitoria e derogatoria introdotta con deliberazione 676/2014/R/gas, al 30 settembre 2016.

Le disposizioni  entrano in vigore dall'1 ottobre 2015,  ad eccezione di quelle relative agli obblighi informativi in capo Snam Rete Gas, al fine di agevolare la partecipazione alle procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori transitori,  che entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera.

 


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.