Scheda tecnica
Delibera 182/2015/R/gas
Meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas
29 aprile 2015
Con la delibera 182/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce meccanismi regolatori per lo sviluppo di investimenti con ulteriori prestazioni di capacità di punta di stoccaggio, dando attuazione a quanto previsto dal decreto legge n. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"). In particolare individua misure asimmetriche, tese a ridurre le barriere all'entrata nel servizio di stoccaggio gas a favore di nuovi soggetti, al fine di promuovere, nello spirito della legge, un presenza plurale di operatori.
Il provvedimento, adottato a valle di apposita consultazione (656/2014/R/gas), si applica alla capacità di punta di erogazione ulteriore rispetto a quella già offerta per il corrente anno termico 2015-2016 per la quale venga presentata istanza all'Autorità entro il 30 settembre 2015, prevedendo l'esclusione degli investimenti la cui realizzazione è già prevista in forza di una legge primaria (dlgs. 130/2010).
In dettaglio, al fine del riconoscimento degli incentivi, la delibera 182/2015/R/gas definisce requisiti prestazionali minimi per il sito di stoccaggio, al conseguimento dei quali si avranno siti che portano ad un miglioramento della flessibilità complessiva del sistema nazionale del gas, incrementando la capacità di punta essenziale per la sicurezza del sistema gas, tra cui:
- il tempo necessario per lo svuotamento del sito (duration) inferiore o uguale a 70 giorni;
- la disponibilità della nuova capacità entro l'anno termico 2021-2022;
- un'efficienza dello stoccaggio, determinata sul rapporto tra il volume di working gas e il volume complessivo di cushion gas e working gas, superiore al 50%;
- avvio del lavori nei siti entro il 2015.
Il meccanismo regolatorio individuato prevede che l'incentivo sia applicato alla capacità di punta di erogazione massima che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per un periodo di 15 giorni, costituendo così la principale componente performance-based introdotta dall'Autorità. La delibera prevede che il meccanismo di incentivo sia riconosciuto per un periodo di 12 anni per i siti realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti e per un periodo di 15 per siti realizzati e gestiti da nuovo operatore e che la durata del fattore correttivo, come definita in altro provvedimento (delibera 531/2014/R/gas e allegato RTSG) sia pari alla durata del meccanismo di incentivazione (12 e 15 anni).
Nella delibera il valore dell'incentivo, aggiornato annualmente per tener conto della variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicata da ISTAT, è pari a 0,5 euro per Smc/giorno per siti realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti e a 0,7 euro per Smc/giorno per siti realizzati e gestiti da un nuovo operatore. Questo per realizzare la regolazione asimmetrica tra operatori esistenti e nuovi entranti disposta dalla legge.
La delibera prevede, in alternativa, che gli operatori possano richiedere il riconoscimento di un valore maggiore di incentivo (0,65 euro per Smc/giorno per siti realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti e 1,10 euro per Smc/giorno per siti realizzati e gestiti da un nuovo operatore) a fronte della riduzione del tempo di erogazione dell'incentivo (8 anni) senza effetto in relazione alla durata dell'applicazione del fattore correttivo.
Infine, il provvedimento individua specifiche disposizioni qualora le verifiche ex post circa le prestazioni dei siti evidenzino un valore di duration superiore a 77 giorni. In particolare definisce una riduzione del valore dell'incentivo a 0,05 euro per Smc/giorno e il non riconoscimento del fattore correttivo per siti realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti, e per i siti realizzati e gestiti da un nuovo operatore, una riduzione pari a 0,25 euro per Smc/giorno e il riconoscimento di un ridotto fattore correttivo (determinato utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di stoccaggio).
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.