Scheda tecnica
Delibera 605/2014/E/com
Misure per ampliare l’accesso e ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e per efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
15 dicembre 2014
Con la delibera 605/2014/E/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dà seguito al Documento per la Consultazione 377/2014/E/com, approvando alcuni interventi volti ad ampliare l'accesso e ad ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e, nel contempo, efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel quadro delle azioni di enforcement a tutela dei consumatori di energia e nella prospettiva del processo di razionalizzazione del sistema di tutele.
In particolare, la delibera interviene in relazione alla figura dei prosumer, ovvero dei soggetti che sono al contempo produttori, e consumatori finali di energia elettrica: tali soggetti ad oggi, non usufruiscono di strumenti conciliativi alternativi al reclamo di seconda istanza presso lo Sportello per il consumatore e non possono accedere per la decisione dei reclami nei confronti del gestore di rete, alla procedura giustiziale presso l'Autorità.
In relazione ai prosumer la delibera prevede:
- la possibilità per tali soggetti di attivare il Servizio Conciliazione, nel rispetto dei requisiti procedurali previsti per i clienti finali, per la risoluzione delle controversie eventualmente insorte con il venditore, il distributore e il GSE. Per tali procedure viene anche prevista la possibilità di convocare in conciliazione, su richiesta dell'operatore controparte, il distributore in qualità di ausilio tecnico, in analogia con quanto già implementato per le procedure attivate dal cliente finale e in applicazione della medesima disciplina;
- la possibilità per il prosumer, per le sole controversie che lo coinvolgano in qualità di produttore nei confronti del gestore di rete, di ricorrere al meccanismo di decisione presso l'Autorità, applicando la procedura giustiziale. A tal fine vengono stabilite due specifiche previsioni:
- i prosumer con impianti di produzione di potenza superiore a 0,5 MW, possono presentare direttamente reclamo all'Autorità;
- i prosumer, con impianti di produzione di potenza fino a 0,5 MW, possono presentare reclamo all'Autorità, solo dopo aver esperito, con esito negativo, un tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione o, in alternativa, dopo aver esperito la procedura di reclamo presso lo Sportello per il consumatore.
Inoltre, con riferimento alla adesione alle procedure attivate sia dai clienti finali che dai prosumer presso il Servizio Conciliazione, con questa delibera l'Autorità ha stabilito l'obbligatorietà della partecipazione degli operatori esercenti la maggior tutela, dei distributori e del GSE; quest'ultimo, se destinatario di un reclamo inoltrato dal prosumer ha l'obbligo di partecipare alla procedura solo in riferimento ai servizi da esso erogati e sottoposti ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorità (ritiro dedicato, scambio sul posto), a fronte della facoltatività della partecipazione per le altre controversie. In ogni caso il raggiungimento dell'accordo rimane rimesso all'esclusiva volontà delle parti.
La delibera stabilisce anche nuove previsioni volte all'ottimizzazione delle regole procedurali del Servizio Conciliazione, prevedendo, oltre all'allineamento e all'efficientamento di alcune tempistiche, la possibilità, per il Servizio, in aggiunta alle parti, di prorogare il termine di 90 giorni per la conclusione della procedura, di un massimo di ulteriori 30 giorni, anche su richiesta del conciliatore, per controversie complesse, con lo scopo di facilitare ulteriormente la ricerca di un accordo.
Il provvedimento dà infine mandato al Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati di convocare incontri tecnici con tutti gli stakeholders, per individuare e approfondire costi, casistiche, modalità e ogni altro elemento utile per l'implementazione di un meccanismo di attivazione del Servizio Conciliazione da parte degli operatori.
La delibera 605/2014/E/com troverà applicazione a partire dal 1 luglio 2015.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.