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Scheda tecnica

Consultazione 499/2014/R/eel

Orientamenti in materia di revisione della perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5000 punti di prelievo

16 ottobre 2014

Con il Documento per la consultazione 499/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti in materia di revisione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, introdotto dalla delibera ARG/elt 168/11 ai sensi del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

La delibera ARG/elt 168/11 prevede modalità parametriche, per gli anni dal 2008 al 2011, e modalità semplificate dal 2012 in poi. Nello specifico, le modalità parametriche di applicazione del regime riconoscono uno scostamento basato sulla quantificazione degli effetti economici di una serie di variabili esogene che tipicamente caratterizzano il servizio di distribuzione delle imprese di minori dimensioni; tale scostamento parametrico viene calcolato come differenza tra i ricavi tariffari effettivamente conseguiti dalle imprese con riferimento all'anno 2008 e i corrispondenti ricavi tariffari calcolati in maniera parametrica. Le modalità semplificate di applicazione del regime, invece, si basano sul presupposto dell'esistenza di uno scostamento positivo - verificato sulla base dei dati contabili delle imprese - tra i costi di distribuzione e i relativi ricavi tariffari. 
In considerazione delle osservazioni e proposte di modifica pervenute in fase di applicazione della delibera ARG/elt 168/11, l'Autorità, nel documento, illustrate e valutate le proposte di Federutility e di ANCI, illustra i propri orientamenti di revisione relativamente alle modalità parametriche di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, fermo restando l'impianto generale del meccanismo attualmente in essere.

In particolare si prevede di:

  • considerare l'effetto della variabile esogena densità d'utenza sulla base dell'intera lunghezza della rete di distribuzione in bassa tensione e non solo della lunghezza delle dorsali, prendendo quindi a riferimento la lunghezza totale delle linee di distribuzione in media tensione e in bassa tensione (prevedendo, in fase di attuazione, valutazioni di coerenza e di congruità sui dati trasmessi dalle imprese);
  • ammettere al regime:
    • acquisizioni da parte dell'esercente del ramo di distribuzione da Enel successive al 2008, con calcolo parametrico dell'effetto delle variabili esogene sulla base dei dati di un anno di gestione congiunta da parte dell'impresa acquirente;
    • imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo costituitesi dopo il 2008, ma prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11, prevedendo quindi che il calcolo dello scostamento parametrico venga effettuato sulla base dei dati del primo anno di piena operatività dell'impresa;
  • riconoscere alle imprese che hanno ceduto i propri rami di distribuzione la perequazione specifica aziendale di tipo parametrico dal 2008 fino all'anno di cessione del ramo, escludendo per tali imprese la possibilità di richiedere l'incentivo per la promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici (come definito dall'art. 36 del TIT- Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica).

Per quanto riguarda le modalità semplificate di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, l'Autorità è orientata a mantenere sostanzialmente invariati i criteri previsti dalla delibera 168/11 per la ricostruzione del valore delle immobilizzazioni rilevanti ai fini della perequazione medesima, con particolare riferimento ai casi di inesistenza o inutilizzabilità dei dati contabili.
A valle della presente consultazione (termine ultimo per le osservazioni è il 24 novembre 2014), l'Autorità procederà entro il primo trimestre 2015 alla pubblicazione del nuovo provvedimento in materia.


(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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