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FAQ - Procedura di costituzione in mora

La deliberazione 173/2013/R/com, come la deliberazione 67/2013/R/COM, entrerà in vigore il giorno 1 settembre 2013.

Nel caso di specie l'esercente la vendita, qualora non disponga di un termine certo di invio al momento della emissione della comunicazione, potrà non indicare il gg/mm/aa purché nella comunicazione fornisca al cliente finale tutti gli elementi per individuare in modo univoco e senza oneri la data di invio della raccomandata da parte del vettore postale. Il cliente dovrà, ad esempio, essere pertanto informato circa il fatto che il termine ultimo di pagamento decorrerà dal gg/mm/aa riportato sulla busta, a mezzo timbro postale, quale data attestante la presa in carico da parte dell'ufficio postale al quale l'esercente la vendita ha consegnato la comunicazione.

Per mancato invio della comunicazione di costituzione in mora deve intendersi il caso della mancata consegna della raccomandata al vettore postale oppure il mancato invio del messaggio di posta elettronica certificata - contenente la costituzione in mora - al proprio gestore di posta elettronica certificata ai fini della consegna alla casella di posta elettronica certificata del cliente.

Il cliente deve essere in grado di gestire senza difficoltà la casella di posta elettronica certificata e deve essere consapevole del fatto che l'esercente la vendita possa ricorrere al servizio di posta elettronica certificata anche per la costituzione in mora. In tal senso, risulterebbe pregiudicato un cliente al quale, senza una effettiva comprensione e consapevolezza, venisse creato dal proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata.

Con riferimento al rispetto del tempo massimo di consegna della raccomandata al vettore postale, è ammissibile come prova del rispetto della regolazione il riferimento al giorno indicato sul sito del vettore postale, quale giorno di presa in carico della raccomandata, qualora tale giorno sia convenzionalmente o per prassi il giorno immediatamente successivo a quello di effettiva consegna della comunicazione dal mittente al vettore postale? E' possibile pertanto in tal caso prendere a riferimento, per il tempo di consegna osservato dall'esercente la vendita, il giorno precedente quello indicato sul sito del vettore postale?

Con riferimento alla ricordate previsioni, per conguaglio o fatturazione anomala di consumi devono intendersi tutti i casi in cui il cliente finale, anche se servito nel mercato libero, avrebbe diritto di richiedere la rateizzazione qualora fossero allo stesso applicate le condizioni contrattuali regolate di cui alle deliberazioni n. 200/99 e n. 229/01.

Ai fini del rispetto delle previsioni ricordate, non sono previste modalità obbligatorie di esposizione del contenuto dell'informativa al cliente finale, se non il fatto che tale informativa avvenga in occasione della trasmissione dei documenti di fatturazione. Per il solo anno 2013, inoltre, in considerazione sia del giorno di entrata in vigore della deliberazione 67/2013/R/com (1 settembre 2013) sia degli ordinari cicli di fatturazione, le previsioni in oggetto si considerano rispettate nel caso in cui l'esercente la vendita abbia provveduto a veicolare l'informativa in occasione delle fatture emesse dal giorno 1 settembre sebbene non tutti i clienti finali abbiano potuto riceverla entro il giorno 31 ottobre 2013 in ragione del non completamento entro tale data del ciclo di fatturazione.

Ai fini regolatori, la previsione di un termine minimo di tre giorni lavorativi - calcolati dalla scadenza del termine di pagamento - che l'esercente la vendita deve attendere prima di richiedere al distributore di sospendere la fornitura deve intendersi quale periodo minimo che il medesimo esercente deve rispettare per la verifica dell'effettivo pagamento da parte del cliente finale o del perdurante inadempimento dello stesso. Da ciò discende che non risulta legittima la richiesta di sospensione della fornitura qualora l'esercente la vendita, nel ricordato arco di tempo pari a tre giorni lavorativi, abbia conoscenza dell'avvenuto pagamento da parte del cliente finale. In tal senso, sempre ai soli fini regolatori, la deliberazione 67/2013/R/com si intende rispettata e la richiesta al distributore di sospendere la fornitura risulta conforme al provvedimento stesso qualora, nel ricordato arco di tempo, l'esercente la vendita, a seguito di verifiche, non abbia avuto conoscenza del pagamento da parte del cliente finale sebbene il cliente finale stesso abbia, in ipotesi, provveduto al pagamento proprio allo scadere del terzo giorno lavorativo calcolato a partire dalla scadenza del termine di pagamento.