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FAQ - Delibera 32/2021/R/eel

L’istanza di partecipazione dell’utente è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00 attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni previste dal Meccanismo (commi 5.2, lett. f), e 8.1, lett. f), dell’Allegato A alla deliberazione 31/2021/R/EEL).
Nel caso in cui l’utente partecipante non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del riconoscimento e nel caso in cui l’utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva riporta anche le dichiarazioni fatte dalle singole controparti commerciali (cfr. commi 5.2, lett. g), e 8.1, lett. g), del medesimo Allegato A): ciò significa che l’utente, oltre alla dichiarazione sostitutiva che riguarda gli OGdS non riscossi presso i propri clienti finali, deve allegare anche le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole controparti commerciali interessate.
Come chiarito nella motivazione della deliberazione 32/2021/R/eel (pag. 20), infatti, con tali disposizioni l’Autorità ha inteso rettificare quanto previsto in tema di responsabilità circa la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di partecipazione al meccanismo, nel caso in cui si tratti di crediti non dell’utente del trasporto ma delle controparti commerciali: al riguardo, l’Autorità ha inteso che “le suddette responsabilità siano assunte dalla controparte commerciale, e non dall’utente del trasporto, sebbene quest’ultimo debba verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali rispetto agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si richiede il reintegro”.
In tale prospettiva, pertanto, vanno anche inquadrate le disposizioni che pongono in capo all’utente del trasporto l’onere di allegare all’stanza di partecipazione una relazione di una società di revisione legale (cfr. commi 5.2, lett. h), e 8.1, lett. h), dell’Allegato A alla deliberazione). Tale relazione deve quindi esprimere un giudizio di conformità dei valori dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile dell’utente partecipante, per gli OGdS che l’utente partecipante dichiara nell’istanza quando egli stesso è anche controparte commerciale. La medesima relazione della società di revisione legale esprime altresì un giudizio di conformità della coerenza tra gli OGdS che l’utente dichiara nell’istanza non in qualità di controparte commerciale e quanto dichiarato dalle controparti commerciali; quest’ultima coerenza è verificata limitatamente agli OGdS non riscossi dalle controparti commerciali e la regolazione delle partite economiche tra le parti (che dovrà sua volta essere coerente con le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento).

Gli OGdS da ascrivere in sede di prima sessione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel sono quelli esposti in fatture a clienti finali emesse a partire dal 1° marzo 2016 e almeno fino a 31 dicembre 2019. Gli OGdS che si riferiscono alle fatture emesse in tale periodo non potranno essere inseriti nelle sessioni di riconoscimento successive.

Si, Fino al 31 dicembre 2017 gli OGdS si riferiscono alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 e la componente AE.

Per le cessioni del credito per cui il venditore mantiene il c.d. "mandato all'incasso" gli OGdS di cui al Meccanismo non sono ricompresi nei valori OGdS.RUdT,i - OGdS.R1UdT,i ma devono essere imputati al valore OGdS Non Riscossi OGdS.NRUdT,i OGdS.NR1UdT,i seguendo la specifica trattazione prevista dal Meccanismo ai commi 7.2, 7.3, 7.4 e 7.7 per la prima sessione e 3.2, 3.3, 3.4 e 3.8 per le sessioni successive alla prima.

Il cliente (e coerentemente le modalità di trattamento del consumo dello stesso in MWh) che non ha prontamente adempiuto alle sue obbligazioni di pagamento ed è stato costituito in mora e che successivamente ha saldato quanto dovuto non è classificato come moroso ai fini della determinazione degli OGdS Recuperati nel pricing, ma è unicamente inserito tra i clienti finali serviti.

Gli esercenti la maggior tutela non rientrano in alcun caso tra i soggetti che possono partecipare al Meccanismo dal momento che per tali soggetti sono previsti specifici meccanismi di reintegro della morosità dei clienti finali, all'interno dei quali sarà valutata la possibilità di reintegrare anche la morosità sofferta rispetto all'attività di esercente il servizio a tutele graduali.

In ciascuna sessione di partecipazione, per la determinazione del parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi, il Meccanismo dispone che siano considerati tutti i crediti per OGdS non riscossi (OGdS.NRUdT,i) e rinunciati (OGdS.RUdT,i ) dichiarati da ciascun utente del trasporto partecipante nell'istanza presentata. Al contempo il fatturato di riferimento (FattOGdS.UdT,i ) è limitato, come enunciato al comma 3.10 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel, al solo "periodo di riferimento dell'istanza". Si rileva infatti che, poiché le istanze hanno cadenza annuale, il periodo di riferimento dell'istanza coincide convenzionalmente con un singolo anno civile. In particolare, considerato che i crediti ammessi al Meccanismo sono esposti in fatture scadute da almeno 12 mesi e che gli OGdS ascrivibili alla prima sessione sono quelli esposti in fatture a clienti finali emesse almeno fino a 31 dicembre 2019, il periodo di riferimento dell'istanza, per le sessioni successive alla prima, coincide con l'anno civile antecedente all'ultima data utile al fine che le fatture rispettino il requisito di scadenza di 12 mesi, ovverosia il penultimo anno civile concluso rispetto all'anno dell'istanza.

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