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FAQ - Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia - Delibera ARG/elt 13/08 e Delibera/Provvedimento 337/07

Il requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 è soddisfatto anche nel caso in cui la società Controllante di almeno una delle società partecipanti al RTI abbia un giudizio di rating conforme a quanto richiesto dalla medesima deliberazione, purché:

  1. sia presentata da parte della società Controllante apposita garanzia di cui all'Allegato 6 del Regolamento dell'Acquirente unico, nella quale risulti:
    1. che la società Controllante presta garanzia nei confronti della società Controllata;
    2. la partecipazione della società Controllata al RTI;
    3. l'elenco delle società che partecipano al medesimo RTI, indicando quali società non hanno il requisito di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera d);
  2. sia presentata da parte della società partecipante al RTI che ha ottenuto garanzia da parte della società Controllante, apposita garanzia di cui all'Allegato 7 del Regolamento dell'Acquirente unico, nella quale sia indicato il nome della/delle società partecipanti al RTI che non sono in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera d) nei confronti della/delle quale/quali è rilasciata la suddetta garanzia.

Nel caso di partecipazione di più imprese costituitesi in RTI, la domanda di partecipazione è presentata dalla società che ha ricevuto mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte di tutte le società che partecipano al RTI.

No, il RTI deve essere già costituito alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure concorsuali.

Qualora più imprese costituitesi in RTI decidano di partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia, il deposito a garanzia di affidabilità dell'offerta di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 337/07, pari a 30.000 (trentamila) euro, deve intendersi versato dal RTI e non singolarmente dalle società partecipanti al RTI.
La fideiussione deve essere rilasciata con riferimento alla società che ha ricevuto mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte di tutte le società che partecipano al RTI.

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