Scheda tecnica
Interventi per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete per il triennio 2019-2021
Documento di consultazione 209/2020/R/eel
10 June 2020
Con il documento di consultazione 209/2020/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) delinea i propri orientamenti per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete di energia elettrica (di natura tecnica o commerciale) sulle reti di trasmissione e di distribuzione, per il triennio 2019-2021.
In particolare, il DCO 209/2020/R/eel prospetta le seguenti modifiche regolatorie:
Revisione dei fattori percentuali convenzionali base per le perdite commerciali
I fattori percentuali convenzionali per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti di bassa tensione (a livello nazionale e per ciascuna macrozona) da applicare alle imprese distributrici per finalità perequative potrebbero essere rivisti al ribasso nel triennio 2019-2021, al fine di tener conto della traiettoria di efficientemento delle perdite commerciali (prevista dalla delibera 377/2015/R/eel per il triennio 2016-2018).
Conseguentemente, è previsto di rivedere, a partire dal 1 gennaio 2021, il fattore percentuale convenzionale di perdita per i punti di prelievo in bassa tensione - definito nella tabella 4 del Testo Integrato del servizio di dispacciamento, Settlement (TIS) - ponendolo pari a 10,2% (in luogo dell'attuale 10,4%).
Per il biennio 2019-2020 è ritenuto opportuno, invece, non modificare il fattore percentuale convenzionale di perdita per i punti di prelievo in bassa tensione, trasferendo di anno in anno al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni - di cui all'Articolo 47 del Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) - gli importi relativi agli eventuali scostamenti.
Traiettoria di efficientamento dei fattori percentuali convenzionali di perdita commerciale applicati a fini perequativi nel triennio 2019-2021
Per il triennio 2019-2021, verrebbero confermati i tassi di miglioramento - di cui alla tabella 11 del Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia (TIV) - ai fini dell'applicazione del processo di efficientamento delle perdite commerciali (riduzione media del 4% annuo dei fattori di perdita standard).
Inoltre, per il triennio 2019-2021, si propone di semplificare le modalità di calcolo e di applicazione del meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento delle perdite commerciali, superando le attuali previsioni che ne subordinano l'accesso alla messa in atto da parte delle imprese distributrici di una serie di azioni di contrasto dei prelievi fraudolenti.
Misure finalizzate al contenimento dell'esposizione connessa alle perdite commerciali
L'Autorità riconosce che in alcuni casi risulta materialmente impossibile per l'impresa distributrice individuare i soggetti responsabili e/o procedere all'interruzione del prelievo illecito (ad esempio, quando non si può accedere agli immobili per l'opposizione fisica da parte degli occupanti e mancanza dell'ausilio necessario da parte delle forze dell'ordine, oppure quando viene dichiarata la rilevanza sociale di stabili occupati con la conseguente sospensione da parte delle autorità competenti di ogni azione del distributore tesa ad interrompere il prelievo fraudolento).
Pertanto, l'Autorità propone di introdurre un meccanismo, attivabile a seguito di istanze individuali, attraverso le quali sia possibile accertare e riconoscere alle imprese distributrici che lo richiedano l'ammontare dei prelievi fraudolenti "non recuperabile".
L'accesso a tale meccanismo verrebbe soggetto alle seguenti condizioni:
- i prelievi fraudolenti "non recuperabili" devono essere determinati da fattori straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione dell'impresa distributrice;
- i prelievi fraudolenti "non recuperabili" devono essere misurati o eventualmente ricostruiti, qualora sussistano le condizioni per effettuare una ricostruzione dei consumi per "frode" (analoga a quella che l'impresa distributrice effettuerebbe ai fini della messa a disposizione dei dati misura nel caso il punto di prelievo risultasse associato da un regolare contratto di fornitura).
Ai fini del riconoscimento, l'impresa distributrice richiedente sarà tenuta a:
- documentare l'avvenuta contestazione delle condotte illecite alle Autorità competenti;
- fornire gli elementi quantitativi necessari: i punti di prelievo cui afferiscono i prelievi fraudolenti "non recuperabili", i prelievi fraudolenti "non recuperabili"; nonché l'ammontare complessivo delle perdite commerciali e i quantitativi recuperati;
- attestare la propria diligenza nella gestione di eventuali prestazioni commerciali di interruzione della fornitura richieste dall'ultimo venditore associato al punto di prelievo cui afferiscono i prelievi fraudolenti "non recuperabili".
Inoltre, è previsto che, per un dato anno, siano accoglibili le sole istanze presentate da imprese distributrici che in quell'anno registrano un saldo di perequazione positivo e che alle predette imprese siano riconosciuti importi non superiori a quelli necessari ad azzerare il saldo di perequazione per quel dato anno.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 10 luglio 2020.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale