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Scheda tecnica

Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)

Delibera 554/2019/R/gas

20 December 2019

Con la delibera 554/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta la "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RQTG per il 5PRT), intervenendo in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto gas, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni di cui ai DCO 420/2018/R/gas e 203/2019/R/gas.

Con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto, in un quadro di sostanziale continuità con i criteri del quarto periodo regolatorio (4PRT), la delibera 554/2019/R/gas prevede un rafforzamento della regolazione, in particolare tramite:

  1. l'introduzione di una più chiara distinzione tra le attività di sorveglianza (controllo visivo) e le attività di ispezione (controllo finalizzato a verificare l'integrità della rete e ad intercettare eventuali dispersioni); queste ultime vengono suddivise in "non invasive" e "invasive" (effettuate mediante pig);
  2. la rimodulazione degli obblighi di frequenza minima, stabilendo:
    • per la sorveglianza, la conferma di una frequenza almeno annuale (o semestrale per le reti esposte a condizione di rischio);
    • per l'ispezione non invasiva, l'introduzione di una frequenza triennale, con una soglia minima annuale del 30%;
    • per l'ispezione invasiva, una frequenza minima di 8 anni (oppure ogni 3 anni per le reti non protette catodicamente);
  3. l'introduzione dell'obbligo annuale di comunicazione del numero degli eventi che hanno dato luogo a rilascio di gas naturale in atmosfera e del volume complessivo rilasciato.

Sono confermati gli obblighi e le responsabilità in capo al trasportatore con riferimento al quadro regolatorio sull'odorizzazione del gas riconsegnato a clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Con riferimento alla regolazione della continuità del servizio di trasporto, la delibera 554/2019/R/gas prevede in particolare:

  1. la conferma dei livelli degli standard specifici di continuità del servizio, quali:
    • numero delle interruzioni senza preavviso: 0;
    • numero dei giorni d'interruzione per manutenzione ai Punti di Riconsegna (PdR): 3;
  2. la razionalizzazione delle disposizioni sull'allocazione dei costi e sulle responsabilità legate al servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio, disponendo che:
    • sia responsabilità dell'impresa di trasporto assicurare la continuità del servizio e, pertanto, la fornitura del servizio di trasporto alternativo con carro bombolaio sia di responsabilità del gestore della rete di trasporto sulla quale ha origine l'interruzione (salva la facoltà di indicazione contraria da parte del distributore o cliente finale interessato);
    • il costo del servizio di trasporto alternativo sia interamente a carico dell'impresa di trasporto e, nei casi in cui la causa dell'interruzione sia imputabile all'impresa, è confermata la non ammissibilità tra i costi riconosciuti ai fini tariffari.

 

Inoltre, è prevista la riduzione della soglia di capacità conferita ai PdR al di sopra della quale l'impresa di trasporto è tenuta a monitorare, con un sistema di rilevazione in continuo, il valore della pressione minima su base oraria (da 100.000 Smc/g a 50.000 Smc/g di capacità conferita).

Infine, la delibera 554/2019/R/gas prevede una semplificazione della regolazione sulla qualità commerciale, garantendo al contempo un miglioramento continuo delle prestazioni delle imprese di trasporto nei confronti degli utenti del servizio e dei clienti finali. In particolare:

  1. vengono introdotti standard specifici riguardo a:
    • tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento (in aggiunta a quello, già esistente, riferito alla contabilità mensile);
    • durata del malfunzionamento di un applicativo informatico;
    • tempo di risposta motivata ai reclami scritti;
  2. viene posto il vincolo per l'impresa di trasporto di farsi carico delle segnalazioni relative alla revisione dei dati di misura erronei trasmessi dalle imprese di distribuzione;
  3. vengono unificati tre standard relativi alle richieste scritte (relative ad attività di discatura dei punti di riconsegna, alla riprogrammazione degli interventi manutentivi e genericamente al servizio di trasporto) in un unico standard;
  4. viene ridotto il livello dello standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura (da 15 a 10 giorni).

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

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