Scheda tecnica
Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Delibera 313/2019/R/tlr
17 July 2019
Con la delibera 313/2019/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la disciplina della trasparenza per il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (nel complesso: telecalore) per il periodo di regolazione 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023.
Il provvedimento intende:
- promuovere la concorrenza nei mercati di climatizzazione. Infatti, la disponibilità di informazioni chiare e trasparenti in merito al prezzo e alle modalità di aggiornamento rappresenta un prerequisito necessario per consentire ai consumatori di effettuare una comparazione tra i diversi sistemi di climatizzazione, con un conseguente rafforzamento della pressione competitiva nella fase di selezione del servizio;
- assicurare un'adeguata tutela del cliente. La disponibilità di informazioni chiare in merito al livello dei prezzi e agli importi fatturati dagli esercenti può consentire all'utente di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali, nonché fornire uno stimolo affinché possa adeguare le proprie scelte di consumo (anche in un'ottica di miglioramento dell'efficienza energetica) ai segnali di mercato.
La delibera 313/2019/R/tlr (che segue i documenti di consultazione 177/2019/R/tlr e 637/2018/R/tlr), approvando il Testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT), regola i contenuti minimi dei contratti di fornitura e dei documenti di fatturazione, le modalità di pubblicazione dei prezzi applicati dagli esercenti e di altre informazioni inerenti la qualità del servizio e le prestazioni ambientali. Prevede inoltre l'avvio di un sistema di monitoraggio dei prezzi da parte dell'Autorità.
In particolare, il provvedimento definisce:
- Contratti di fornitura:
- gli elementi minimi da includere nei nuovi contratti di fornitura;
- l'obbligo di comunicare per iscritto eventuali modifiche unilaterali del contratto di fornitura entro 60 giorni prima della loro applicazione.
- Documenti di fatturazione:
- i contenuti minimi dei documenti di fatturazione (in analogia con quanto previsto per gli altri settori regolati con la "bolletta 2.0").
- Trasparenza dei prezzi:
- l'obbligo di pubblicazione dei prezzi applicati sul sito internet dell'esercente.
Nel caso di "micro esercenti" (con una potenza convenzionale inferiore a 6 MW) sprovvisti di un sito internet, le informazioni dovranno essere rese disponibili attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.
- l'obbligo per tutti i gestori di fornire al potenziale utente una scheda informativa con il prezzo praticato, la metodologia per il suo aggiornamento e una stima della conseguente spesa complessiva annua per la fornitura.
- Informazioni sulla qualità del servizio:
- per gli esercenti di "medie dimensioni" (con una potenza convenzionale >6 MW e <50 MW) e di "maggiori dimensioni" (>50 MW), l'obbligo di pubblicazione sul sito internet degli standard minimi di qualità e di tutte le informazioni necessarie per gestire il rapporto con l'utente (recapiti, modulistica, orari di apertura di eventuali sportelli).
Per i "micro esercenti" è prevista la pubblicazione degli elementi essenziali (a titolo esemplificativo, recapiti e modulistica). Nel caso in cui i "micro esercenti" siano sprovvisti di un sito internet le informazioni dovranno essere rese disponibili attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.
- Prestazioni ambientali:
- la pubblicazione, su base facoltativa, di informazioni sui vantaggi energetico-ambientali derivanti dall'utilizzo del servizio di telecalore, determinati a partire da una metodologia di calcolo definita dall'Autorità.
- Monitoraggio dei prezzi:
- l'obbligo di comunicare annualmente all'Autorità il numero di utenti, quantitativi di energia e gli importi fatturati per ciascuna tipologia di prezzo e di utente.
Le disposizioni del TITT entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020, ma - per assicurare l'opportuna gradualità - sono stabilite le seguenti deroghe:
- i contratti esistenti privi degli elementi minimi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2022;
- le disposizioni inerenti i contenuti minimi dei nuovi contratti di fornitura, nel caso di "micro esercenti" ed "esercenti di medie dimensioni", sono applicate a partire dal 1° luglio 2020;
- le disposizioni inerenti la fatturazione entreranno in vigore dal 1° luglio 2020, ad eccezione delle misure relative allo stato dei pagamenti e alle letture (le quali saranno applicate rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 per gli "esercenti di maggiori dimensioni", ed entro il 31 dicembre 2022 per gli "esercenti di medie dimensioni" e i "micro esercenti");
- le disposizioni inerenti la qualità del servizio, nel caso di "micro esercenti" entreranno in vigore dal 1° luglio 2020; nel caso di "esercenti di medie e maggiori dimensioni" è rinviato al 1° luglio 2020 solamente l'obbligo di pubblicare le istruzioni per la lettura della bolletta;
- la pubblicazione facoltativa delle informazioni sulle performance ambientali è prevista a partire dall'anno 2021.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale