Scheda tecnica
Disposizioni in materia di riconoscimento di costi relativi all’attività di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale e in materia di decorrenza dell’applicazone di criteri di valutazione degli investimenti sulla base di costi standard
Delibera 904/2017/R/gas
28 December 2017
Con la delibera 904/2017/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, modificando ed integrando la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG 2014-2019)".
Il provvedimento, che segue un ampio processo di consultazione (dco 629/2016/R/gas e dco 759/2017/R/gas), considera le seguenti tematiche:
1. Modalità di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori:
- viene differita al quinto periodo di regolazione - che avrà inizio dal 2020 - la scelta di adottare logiche parametriche, prevedendo che il riconoscimento dei costi per gli anni 2018-2019 sia effettuato in sostanziale continuità di criteri rispetto a quanto attualmente previsto, sulla base dei dati rilevati a consuntivo nei limiti di un tetto massimo, sia per le imprese che hanno adottato soluzioni make che per quelle che hanno adottato soluzioni buy;
- ai fini dell'individuazione del tetto massimo, accogliendo le richieste di introduzione di forme di gradualità emerse in fase di consultazione, viene prevista una progressiva riduzione del livello del tetto fissato per il 2017 (pari a 5,74 euro per punto di riconsegna equipaggiato con smart meter), con l'obiettivo di recuperare in sei anni il gap esistente con i livelli di costo ritenuti efficienti, fissati pari a 2,74 euro per punto di riconsegna equipaggiato con smart meter;
- viene, pertanto, definito un tetto pari a 5,24 euro per punto di riconsegna equipaggiato con smart meter per l'anno 2018 e a 4,74 euro per punto di riconsegna equipaggiato con smart meter per l'anno 2019.
2. Criteri per la definizione dei costi standard dei gruppi di misura del gas per gli anni 2018-2019:
- vengono confermati gli orientamenti illustrati in fase di consultazione con riferimento ai valori dei costi standard, prevedendo in particolare che:
- per le classi G4 e G6, le classi superiori a G40 e i dispositivi add on venga confermato il valore dei costi standard definito per l'anno 2017;
- per le classi da G10 a G25 venga definito un costo standard inferiore rispetto a quello fissato per l'anno 2017;
- per la classe G40 venga definito un costo standard superiore rispetto a quello fissato per l'anno 2017;
- la percentuale di sharing tra costi effettivi e costi standard relativa ai gruppi di misura in relazione agli anni 2018 e 2019 viene fissata pari al 40%, tenendo conto di quanto emerso in fase di consultazione.
3. Revisione delle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche:
- ai fini del riconoscimento tariffario dei costi relativi alle verifiche sono previste logiche di riconoscimento a consuntivo, in ragione dell'articolata differenziazione delle tempistiche previste nel decreto ministeriale n. 93/17 e dell'esigenza di una puntuale valutazione degli effetti delle disposizioni transitorie introdotte dal decreto;
- viene stabilito che il riconoscimento dei costi sia subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 93/17 e alla trasmissione di idonea documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche e dei relativi costi;
- viene previsto che nel corso del 2018 venga effettuata una ricognizione con le imprese al fine di valutare le condizioni per l'introduzione di deroghe in relazione alle tempistiche delle verifiche;
- viene confermato in via definitiva il valore della componente ΔCVERunit,t per l'anno 2017 (ultimo anno di applicazione di un riconoscimento su base parametrica) pari a 50 euro per punto di riconsegna.
Inoltre, la delibera 904/2017/R/gas:
- prevede che vengano condotti approfondimenti in relazione al riconoscimento degli ammortamenti in caso di dismissione di un gruppo di misura tradizionale G4 e G6 sostituito con uno smart meter, riconducibili alla dismissione anticipata di contatori che non sono giunti alla fine della loro vita utile o che hanno visto mutarla a seguito di successive modifiche regolatorie, al fine di valutare l'esistenza di eventuali effetti di disincentivo al rinnovamento del parco misuratori;
- rimanda a successivo provvedimento dell'Autorità da adottare entro il mese di febbraio 2018, a valle di specifici approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni, la revisione delle scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas fino al 2020;
- posticipa al mese di novembre 2018 i termini di cui alla deliberazione 704/2016/R/gas per la definizione del prezzario e del relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale - che troveranno applicazione a partire dagli investimenti del 2019 -, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti, nell'ambito del tavolo di lavoro tecnico congiunto ad hoc istituito.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.