Scheda tecnica
Regolazione della performance di misura per i punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione di gas naturale. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas
Delibera 522/2017/R/gas
14 July 2017
Con la delibera 522/2017/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna la regolazione in merito alle performance del servizio di misura per i punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione di gas naturale, al fine di migliorare il servizio di misura e in particolare per indurre le imprese di distribuzione alla effettiva rilevazione del dato di misura.
In particolare, in esito al documento di consultazione 518/2016/R/gas, il provvedimento aggiorna l'Allegato A della delibera 518/2016/R/gas "Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019": RQDG 2014-2019), prevedendo:
- in relazione ai misuratori accessibili:
- la modifica dello standard relativo ai tentativi di raccolta di misura andati a buon fine, con uno standard volto a rilevare le letture effettivamente acquisite e non i tentativi effettuabili;
- l'introduzione di uno specifico indicatore per monitorare la percentuale di misuratori con letture effettive, differenziato per classi di consumo;
- in relazione ai misuratori parzialmente accessibili:
- di assimilarli, ai fini della regolazione delle performance di misura, ai misuratori non accessibili (applicando le stesse previsioni regolatorie);
- in relazione ai misuratori non accessibili:
- di prevedere obblighi di sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori smart nei casi in cui l'impresa di distribuzione non abbia acquisito almeno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo anno;
- che tali obblighi di sostituzione siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla regolazione (delibera 631/2013/R/gas);
- di stabilire una penalità unitaria annua (fino alla sostituzione) pari a 4 € per ogni misuratore a carico dell'impresa di distribuzione nel caso di inadempimento dei suddetti obblighi di sostituzione.
Come prospettato in consultazione, l'ambito di applicazione della delibera, con decorrenza 1 gennaio 2018, interessa:
- tutte le imprese di distribuzione di gas naturale in relazione ai punti di riconsegna attivi con misuratore tradizionale o di tipo smart accessibile;
- le imprese di distribuzione di gas naturale con più di 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2016 in relazione ai punti di riconsegna attivi con misuratore tradizionale, parzialmente accessibile o non accessibile.
Il provvedimento, infine, prevede l'aggiornamento degli obblighi di comunicazione verso l'Autorità derivanti dalle modifiche introdotte.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.