Scheda tecnica
Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti
Consultazione 470/2017/R/idr
23 June 2017
Con il documento di consultazione 470/2017/R/idr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti generali tesi alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l'implementazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico ("bonus"), a favore degli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale.
Gli orientamenti espressi dall'Autorità tengono conto sia delle disposizioni del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, sia delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti al DCO 251/2017/R/idr in merito alla riforma dei criteri di articolazione dei corrispettivi da applicare all'utenza.
In particolare, nell'intento di introdurre regole uniformi per l'intero territorio nazionale, il documento:
- prevede che le utenze domestiche in situazione di disagio economico sociale aventi diritto al bonus siano quelle residenti con ISEE fino a 8.107,50 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico (in attuazione delle disposizioni legislative che impongono coerenza con gli altri settori regolati dall'AEEGSI);
- ipotizza che l'ammontare del bonus sia calcolato da ogni gestore:
- in funzione della numerosità familiare (in misura pro capite, ossia tenendo conto del numero effettivo di persone che compongono il nucleo familiare);
- applicando alla "quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare" (individuata a livello nazionale in 18,15 mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno stabiliti dal legislatore) la "tariffa agevolata", applicata dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti che verrà determinata anche sulla base degli esiti della consultazione relativa all'articolazione tariffaria.
- prevede che la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus possa essere garantita implementando due meccanismi, eventualmente alternativi: uno operante su base nazionale mediante l'istituzione di una nuova componente tariffaria UI3 che alimenterà un apposito Conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) - espressa in centesimi di euro per metro cubo, applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione; l'altro su base locale;
- prevede il mantenimento di eventuali agevolazioni migliorative attualmente riconosciute su base locale, per le quali si prospetta che il maggior onere possa essere ancora coperto in tariffa, e, qualora fosse necessario, finanziato ponendolo a carico della collettività locale;
- intende minimizzare l'iter burocratico (cioè i flussi informativi, gli obblighi ed i conseguenti oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo), cogliendo possibili sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi.Con riferimento alle modalità di accesso e di erogazione del bonus, il documento sottopone a consultazione orientamenti che prevedono per gli utenti interessati diverse modalità di attestare le condizioni di ammissibilità previste dal decreto, con riferimento, in particolare, al livello ISEE e alla residenza nel luogo in cui viene erogata la fornitura. Al momento della consegna della domanda, l'utente potrà presentare l'attestazione ISEE in corso di validità, ovvero altra documentazione ugualmente valida purché rilasciata sulla base dei requisiti ISEE ricompresi in quelli fissati per l'accesso al bonus.
L'Autorità è orientata a individuare nel gestore idrico il soggetto che contemporaneamente verifica i requisiti di ammissibilità ed eroga il bonus, rendendo immediato per l'utente l'esito della domanda di accesso al beneficio e riducendo i tempi per l'erogazione del beneficio medesimo; - prevede che, con riferimento agli utenti idrici diretti, l'erogazione del bonus possa avvenire direttamente in bolletta, suddividendo l'importo con il criterio del pro die (oppure avvenga in una o due rate successive nel caso di agevolazioni di ammontare contenuto).
Con riferimento invece alle utenze condominiali indirette, l'Autorità ipotizza che debba essere lo stesso gestore del servizio idrico integrato ad erogare il bonus in una unica soluzione mediante rimessa diretta, che, a scelta dell'utente, potrà avvenire tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 14 luglio 2017.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale