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Scheda tecnica

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013

Delibera 550/2016/R/gas

06 October 2016

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Con la delibera 550/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ridetermina i criteri tariffari del servizio del trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2015.

Illustrati gli orientamenti per l'attuazione di tale sentenza nei documenti di consultazione 607/2015/R/gas e 321/2016/R/gas, la delibera, esplicitando le motivazioni che avevano condotto alla regolazione annullata (come peraltro richiesto dalle pronunce del giudice amministrativo), prevede:

 

  • di confermare il criterio di riparto tra componente capacity e componente commodity, che prevede l'attribuzione dei costi di capitale alla componente capacity e dei costi operativi alla componente commodity (cd. criterio di ripartizione 90:10), nel rispetto del principio di cost reflectivity stabilito dal legislatore comunitario, ossia la corrispondenza tra tariffe e costi del servizio sostenuti dal gestore della rete di trasporto per fornire il servizio;
  • in tema di baricentro del mercato, di confermare che la sua individuazione non sia imputabile ad una valutazione discrezionale del Regolatore, dal momento che esso rappresenta il luogo fisico in cui si concentrano i prelievi dalla rete nazionale di trasporto, ovvero il luogo fisico verso il quale il gas immesso nei punti di entry viene trasportato;
  • in materia di disciplina del gas per il funzionamento delle centrali di compressione, di passare da un conferimento in natura a un conferimento monetario, mantenendo la logica del diverso contributo dei diversi punti di entry alla copertura dei costi di funzionamento delle centrali di compressione, per tenere conto della distanza dal punto di entrata al baricentro del mercato, e  a tal fine introdurre uno specifico corrispettivo CVifuel;
  • di prevedere che Snam Rete Gas, entro il 31 dicembre 2016 e ai soli shipper che ne facciano richiesta entro il 30 ottobre 2016, emetta contestualmente: (i) nota di credito tenuto conto dei quantitativi di gas naturale effettivamente allocati a ciascuno shipper nel periodo 2010-2013 opportunamente valorizzati;(ii) fattura relativa all'applicazione del corrispettivo CVifuel ai quantitativi di gas naturale immessi in ciascun punto della rete nazionale dei gasdotti nel medesimo periodo.

 


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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