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Scheda tecnica

Istituzione dell’elenco degli organismi Adr ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione

Delibera 620/2015/E/com

18 December 2015

Con la delibera 620/2015/E/com l'Autorità istituisce l'elenco degli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) ai sensi del Codice del consumo e ne approva contestualmente la relativa disciplina di prima attuazione, in materia di iscrizione, tenuta e vigilanza dell'elenco stesso.
Tale provvedimento si pone in attuazione del decreto legislativo n. 130/15 [1] che ha introdotto nel Codice del consumo la disciplina delle procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione Europea presso organismi ADR.
Nello specifico, con la delibera 620/2015/E/com l'Autorità:

  • istituisce, ai sensi dell'articolo 141-decies del Codice del consumo, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza dell'Autorità, le procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Sul punto, vengono espressamente  fatte salve le disposizioni in merito all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale e in particolare l'orientamento dell'Autorità, presentato nel documento per la consultazione 562/2015/E/com per cui possa essere esperito presso gli organismi ADR iscritti nell'elenco, in alternativa al Servizio Conciliazione, anche il tentativo obbligatorio  di conciliazione;
  • approva contestualmente la Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito alle modalità di iscrizione degli organismi nell'elenco, nonché alla relativa  tenuta e vigilanza dell'elenco medesimo, tenendo conto delle specificità dei settori di competenza (Allegato A della delibera);
  • modifica la disciplina del Servizio Conciliazione Clienti Energia, introducendo la possibilità, per i soli clienti finali domestici che agiscono senza l'ausilio di un delegato o di un'associazione, di presentare la richiesta di attivazione del Servizio in modalità offline, fermo restando lo svolgimento online della procedura;
  • iscrive il Servizio Conciliazione nell'elenco degli organismi ADR;

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 


[1] Recante "Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)"
 

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