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Scheda tecnica

Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono

Consultazione 515/2015/R/idr

30 October 2015

Con il documento per la consultazione  515/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in merito all'unbundling contabile del servizio idrico (SII) e completa il quadro regolatorio in materia di separazione contabile del SII, in vista dell'emanazione del relativo provvedimento presumibilmente entro la fine dell'anno 2015.

Il documento 515/2015/R/idr partendo dagli esiti della consultazione del precedente documento 379/2015/R/idr, sviluppa orientamenti in tema di:

  • modalità e procedure di separazione contabile di costi e ricavi tra i diversi Ambiti Territoriali Ottimarli (ATO), prevedendo contestualmente i relativi criteri di ribaltamento in caso di attribuzione indiretta delle poste contabili comuni a più Ambiti;
  • trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e, in particolare, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dati in concessione al gestore del SII, prospettando le opportune riclassificazioni sia dal punto di vista patrimoniale sia dal punto di vista economico;
  • semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile per i gestori di minori dimensioni;
  • prime indicazioni per la predisposizione degli schemi contabili per i Conti Annuali Separati (CAS).
  • Relativamente alla perimetrazione di Attività e Comparti, il documento 515/2015/R/idr:
  • precisa ulteriormente le definizioni delle Attività e dei Comparti;
  • relativamente all'"Attività di  depurazione" prevede criteri transitori di semplificazione, unificando i Comparti di separazione contabile precedentemente previsti relativamente ai trattamenti convenzionali, ai trattamenti avanzati e speciali e alla misura.

Relativamente alle Funzioni Operative Condivise (FOC) attualmente previste dal Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC), in considerazione della necessità di tener conto dell'organizzazione commerciale delle imprese multiutility e, insieme, delle specificità del settore idrico, l'Autorità prevede l'introduzione di una FOC relativa alla funzione commerciale di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas e idrico e di rivedere i driver di ribaltamento di alcune FOC, anche in esito alle osservazioni pervenute al precedente documento per la consultazione 379/2015/R/idr. .

Relativamente alla separazione delle poste contabili per ATO, il documento prevede che debba essere fatta ricorrendo, ove possibile, ad una attribuzione diretta. In particolare, per i gestori multiattività e multiATO, è opportuno che le registrazioni contabili effettuate in modo sistematico durante tutto il periodo amministrativo possano consentire di rilevare i valori delle poste patrimoniali ed economiche oltre che per Attività e Comparti, anche per ATO, mediante una duplice "classificazione" (per Attività/Comparto e per ATO) delle stesse poste. Tuttavia, si prevede che, laddove i sistemi del gestore non consentano tale doppia imputazione, sarà consentita l'allocazione ex-post delle poste contabili per ATO, così come è attualmente consentito per l'allocazione delle poste a livello di Comparti. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dei valori multiATO, e, più in particolare, l'attribuzione di costi e ricavi non direttamente allocabili, l'Autorità è orientata a fornire delle indicazioni generali in relazione ai criteri di allocazione, con riferimento, per esempio, ai metri cubi distribuiti o al numero delle utenze allacciate alla rete.

Relativamente al trattamento ai fini contabili dei beni dati in concessione al gestore, l'Autorità è orientata a prevedere un trattamento contabile uniforme, nei Conti Annuali Separati - per i  beni in concessione iscritti a bilancio - prevedendo una riclassificazione di tali poste all'interno delle immobilizzazioni materiali in una voce specifica che accolga tutti i beni dati in concessione, gratuita e non, nonché i costi capitalizzati ad essi riferibili, indipendentemente dal criterio contabile utilizzato in bilancio per la loro classificazione. Inoltre, in merito al trattamento dei canoni concessori, ai mutui accesi ai beni medesimi e ai connessi oneri, l'Autorità ritiene che queste dovranno seguire la medesima classificazione, ai fini della separazione contabile, in Attività e Comparti del bene sottostante.

Relativamente alla semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile, l'Autorità è orientata ad introdurre alcune modifiche rispetto a quanto precedentemente consultato, correlando l'obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati per i diversi soggetti della filiera non sulla base del numero di utenze servite, ma degli abitanti serviti In particolare il DCO conferma l'obbligo di predisposizione e invio dei dei Conti Annuali Separati per tutti i gestori del SII che servono più di 50.000 abitanti e prospetta l'introduzione dell'obbligo secondo il regime semplificato di separazione contabile per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servono meno di 50.000 abitanti ovvero per i soggetti di minori dimensioni che pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione. Si precisa che saranno tenuti al rispetto dell'obbligo di predisposizione dei Conti Annuali Separati secondo il regime semplificato esclusivamente  gli operatori che gestiscono il servizio sulla base di una procedura di affidamento conforme alla normativa vigente.

Al documento di consultazione sono allegate le prime indicazioni per la predisposizione degli  schemi contabili per i Conti Annuali Separati in linea con quelli che i gestori del SII dovranno approntare al fine di consentire la rilevazione dei dati unbundlizzati necessari per la  predisposizione di una tariffa che rifletta i costi effettivi dei diversi servizi del SII.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 novembre 2015.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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